Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 novembre 2009
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale;
Visto il comma 28, dell'art. 83-bis, teste' richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;
Visto il comma 29, del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finalizzate a favorire, nel limite dell'importo di euro 9.000.000, i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare l'art. 26, che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' RAM, registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede, tra l'altro, la possibilita' che tale societa', quale struttura operativa del Ministero, svolga attivita' connesse alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto;
Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Societa' RAM per la gestione dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita convenzione;

Decreta:

Art. 1

Finalita', termini di proposizione
delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, ovvero per operazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti:
a) raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto;
b) piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;
c) piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
d) raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi fra loro.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa' controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti costituiti a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile. Le imprese richiedenti devono comprovare il processo di aggregazione, di cui al comma precedente, mediante idonea certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura. Ciascuna domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le spese per le quali e' richiesto il contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco e riferite alle prestazioni di consulenza, ivi comprese l'assistenza legale e quella notarile, connesse al processo di aggregazione, ed all'avviamento delle nuove strutture aziendali, nonche' all'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale riferiti all'operazione.
3. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
4. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
 
Art. 2

Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa.
3. L'erogazione del contributo avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro. A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2).
 
Art. 3

Revoca dai contributi

1. Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto, sono obbligate alla loro restituzione, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.
Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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