Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 ottobre 2009
Modalita' di individuazione dell'anno di applicazione dei bolli metrici e delle marcature CE sui misuratori di gas con portata massima fino a 10m3/h, in attuazione dell'articolo 30, comma 24, della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto l'art. 30, commi 21, 23 e 25, della citata legge n. 99 del 2009, secondo cui: la validita' temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h e' di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformita' prima della loro immissione in commercio; non puo' essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione; ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori ne' direttamente ne' indirettamente;
Visto in particolare l'art. 30, comma 24, della medesima legge n. 99 del 2009, secondo cui con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE»;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, col quale e' approvato il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, recante modificazioni e aggiunte al predetto regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, di attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 30, comma 24, della legge n. 99 del 2009, stabilendo le modalita' di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura CE sui misuratori di gas;

Decreta:

Art. 1

Apposizione dei bolli metrici e della marcatura CE

1. L'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE» sui misuratori di gas con portata fino a 10m³/h e' identificato come segue:
a) nei misuratori di gas sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE, nelle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura «CE» inscritte in un rettangolo insieme alla marcatura metrologica supplementare «M», ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2007;
b) nei misuratori di gas sottoposti alla verificazione prima CEE prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, nelle ultime due cifre dell'anno di verifica iscritte nell'esagono facente parte della seconda impronta del marchio di verifica finale CEE, di cui punto 3.1.1.1., lettera b), dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE;
c) nei misuratori volumetrici di gas sottoposti alla verificazione prima prevista dall'art. 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, nell'anno di fabbricazione riportato sul quadrante.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: Scajola
 
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