Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 ottobre 2009 |
Autorizzazione all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il decreto 29 luglio 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame S. Angelo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 gennaio 2004; Considerato che l'autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto di cui al comma precedente cessa alla data di adozione di una decisione in merito al riconoscimento della denominazione in argomento da parte dell'organismo comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 944/2008 della commissione del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che il Consorzio di tutela del Salame S. Angelo, alla data di registrazione della denominazione Salame S. Angelo, quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06, non ha provveduto a confermare «ICQ - Istituto Calabria Qualita'» quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione in argomento; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»; Considerato che l'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» conformemente allo schema tipo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal suddetto gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1 L'autorizzazione concessa con decreto del 29 luglio 2004, all'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta transitoriamente a livello nazionale «Salame S. Angelo» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 944/2008 del 25 settembre 2008. |
| Art. 2 La presente autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, cessera' di esistere alla data di emanazione del decreto di autorizzazione di eventuale altra struttura di controllo. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2009
Il direttore generale: La Torre |
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