Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 novembre 2009 |
Esonero della consegna dei sottoprodotti della vinificazione della distillazione per i produttori della regione Liguria. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/08 e n. 555/08 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione; Considerato che la regione Liguria, con nota n. PG/2009/153995 del 26 ottobre 2009, ha manifestato la necessita' di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione; Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della regione Liguria al fine di evitare danni ai produttori stessi;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa. |
| Art. 2
Esoneri
1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della regione Liguria, con una produzione compresa tra i 101 ed i 800 hl, sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008. 2. Per i produttori la cui produzione e' compresa tra i 101 ed i 500 hl, l'esonero e' concesso qualora procedano alla vinificazione di uve provenienti prevalentemente dall'attivita' di coltivazione dei vigneti in conduzione o dei vigneti di altro produttore di uva della regione Liguria. 3. Per i produttori la cui produzione e' compresa tra i 501 e gli 800 hl, l'esonero e' concesso qualora procedano alla vinificazione di uve prevalentemente di proprieta'. 4. Per produzione prevalente si intende che almeno i 2/3 delle uve trasformate provengano dalla coltivazione aziendale. 5. L'esonero riguarda le sole vinacce, destinate sia ad usi agronomici che energetici. 6. L'utilizzo delle vinacce per gli usi agronomici e' ammesso, in conformita' alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprieta' nell'ambito dello stesso ciclo produttivo e per un quantitativo massimo di 30 quintali/ettaro. In particolare, e' fatto divieto di spargimento: entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua; sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua; per le acque marino-costiere entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola; sui terreni gia' interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari ecc. |
| Art. 3
Controlli
1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonche' alle disposizioni impartite dalla Regione Liguria e sono soggetti ai controlli svolti dal Dipartimento agricoltura, protezione civile e turismo della regione stessa. 2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all'ICQ-RF competente per territorio ed alla regione Liguria - Servizio coordinamento funzioni ispettive territorialmente competente, una comunicazione che contiene: la natura e la quantita' delle vinacce oggetto del ritiro; il luogo in cui sono depositate; la destinazione finale; il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinare a renderle inutilizzabili per il consumo umano. Nella comunicazione e' riportato il Codice unico aziendale (CUA). 3. In applicazione dell'art. 46, lettere j e k, del regolamento (CE) n. 436/09, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati: la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui e' trasmessa la comunicazione; lo scarico della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa. 4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ-RF, nonche' il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna "descrizione" del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto della vinaccia ritirata e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni. 5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del regolamento CE n. 555/08, la regione Liguria - Dipartimento agricoltura, protezione civile e turismo effettua i controlli sulla effettiva eliminazione delle vinacce e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede: controlli amministrativi sistematici; controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto; un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del regolamento CE 555/08. Attraverso i controlli e' verificata, altresi', l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'allegato VI, sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto. 6. Il rispetto della normativa ambientale e' assicurato dai controlli svolti dalla regione Liguria - Dipartimento agricoltura, protezione civile e turismo per garantire la corretta distribuzione delle vinacce sui terreni di proprieta'. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. La regione Liguria, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantita' delle vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 4 novembre 2009
Il capo Dipartimento: Petroli |
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