Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 ottobre 2009 |
Concessione del trattamento di mobilita' per i lavoratori delle Basi NATO e USA. (Decreto n. 47697). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Sardegna che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2009, relativo alle «Basi NATO e USA» per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione e della proroga del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 195 unita' lavorative in forza presso gli stabilimenti di La Maddalena, Aviano, Vicenza, Verona, Camp Darby (Pisa), Napoli Bagnoli e Napoli Capodichino, Gaeta, Sigonella, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; Vista la nota del 13 luglio 2009 con la quale la regione Sardegna si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visti gli elenchi, presentati dalle organizzazioni sindacali in data 7 settembre 2009, dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi della sopracitata normativa, dipendenti presso le «Basi NATO e USA» della regione Sardegna (La Maddalena); Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono autorizzate, per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 145 lavoratori dipendenti delle «Basi NATO ed USA» della regione Sardegna (La Maddalena). A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate: per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore; per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.044.872,00. |
| Art. 2 L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 2.044.872,00, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 3 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2009 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|