IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 7 aprile 2009, prot. DAG 15/04/2009.0053304.E, integrata il 12 maggio 2009, prot. DAG. 12/5/2009.0066131.E, integrata il 3 luglio 2009, prot. DAG 7/07/2009 0089490.E, con la quale il dott. Barzellotti Vanni, nato ad Imperia il 5 giugno 1942, in qualita' di legale rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in Brescia, Via San Martino della Battaglia n. 28, P.IVA 00887710176; Visto il verbale del Consiglio di amministrazione in data 10 dicembre 2008 dal quale risulta che, nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia e' stato costituito un organismo non autonomo per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 denominato «Camera di conciliazione»; Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificata in particolare: la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci; la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in Brescia, Via San Martino della Battaglia n. 28, P.IVA 00887710176, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 50 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 7 luglio 2009
Il direttore generale: Frunzio |