Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009
Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto. (Deliberazione n. 52/09/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorita') n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 27/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacita' giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;
Vista la circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, recante le modalita' attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;
Visto l'Accordo quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 21 luglio 2008;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 23/09/CIR recante «Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 41/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilita' del numero su rete fissa»; I. Utilizzo del codice di migrazione e problematiche relative alla
sua autogenerazione
Considerato che, sebbene il «codice migrazione (CdM)» avesse nell'ambito dell'Accordo quadro una funzione tecnica finalizzata alla identificazione dell'operatore donating, del servizio intermedio e della risorsa da migrare, esso ha assunto - per alcuni operatori - la funzione di strumento di verifica che il proprio cliente avesse effettivamente richiesto il CdM e, pertanto, di monitoraggio sulla effettiva volonta' del cliente di trasferire la propria utenza presso altro operatore di rete fissa. Tale «funzione aggiuntiva» e' stata ottenuta mediante la implementazione di modalita' di fornitura del CdM di tipo «push», che consentono una «tracciabilita'» della richiesta del CdM alle strutture preposte dell'operatore e, di conseguenza, l'evidenza di un ordine di migrazione inviato dal recipient senza che lo stesso avesse ottenuto il relativo codice dal cliente interessato (cd. «autogenerazione»);
Considerato che non tutti gli operatori hanno attribuito al CdM suddetta funzione aggiuntiva e che l'Autorita', con delibere n. 01/09/CIR e n. 23/09/CIR, ha reso obbligatoria l'implementazione della modalita' di fornitura del codice di migrazione di tipo «pull» su web e fattura, al fine di semplificare l'accesso del cliente al proprio CdM;
Considerato che, nel contempo, la delibera n. 23/09/CIR stabilisce che, a decorrere dalla disponibilita' del CdM in fattura, quest'ultimo deve essere richiesto dall'operatore recipient al cliente, avendo l'Autorita' individuato nella prassi della autogenerazione criticita' nella funzionalita' delle procedure e di tutela dell'utenza rispetto ai passaggi tra operatori non richiesti, oggetto, questi ultimi, di numerose segnalazioni all'Autorita';
Considerato, in particolare, che con l'adozione della delibera n. 23/09/CIR l'Autorita' si era mostrata attenta ai potenziali rischi della autogenerazione ed aveva preannunciato l'opportunita' di introdurre strumenti a maggiore tutela dei clienti (quali ad esempio un opportuno codice segreto) laddove la modalita' di fornitura di tipo «pull», quali la immissione in fattura», avrebbe potuto incentivare fenomeni fraudolenti per il tramite della autogenerazione, in tali casi non verificabile da parte dell'operatore donating;
Considerato, in particolare, che la delibera n. 23/09/CIR, al fine di disincentivare l'avvio di procedure di migrazione non richieste, aveva ipotizzato l'introduzione di uno specifico codice segreto fornito dal donating al proprio cliente all'atto della sottoscrizione del contratto, non calcolabile da parte del recipient e a questi necessario ai fini di poter dare avvio alla procedura di migrazione. La fornitura di suddetto codice da parte del cliente all'operatore recipient consegue, come misura regolamentare, alla pubblicazione del codice di migrazione in fattura al fine di evitare che questo ultimo possa essere ricostruito indipendentemente dalla richiesta del cliente, producendo, come conseguenza, un incremento di pratiche commerciali scorrette inerenti l'attivazione di servizi senza il consenso del cliente;
Ritenuto in generale opportuno introdurre - in aggiunta ai vigenti strumenti normativi a tutela della corretta esecuzione della volonta' del cliente finale, generalmente attivabili ex post - uno strumento idoneo a contrastare, ex ante, fenomeni di attivazione di servizi non richiesti ed aggiramenti della volonta' del cliente finale, evitando in tal modo il disagio al cliente conseguente al passaggio non richiesto; II. Modifiche unilaterali delle procedure di trasferimento delle
utenze
Considerato che l'Autorita' ha tuttavia in piu' occasioni, ai sensi della delibere n. 4/06/CONS e n. 274/07/CONS, richiamato gli operatori, a seguito di autonome iniziative intraprese in merito all'introduzione di sistemi di sicurezza contro la autogenerazione del codice di migrazione, a non effettuare modifiche unilaterali delle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa ed, in particolare, delle procedure definite nell'Accordo quadro, richiamato nella Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008 e nelle successive disposizioni normative relative ai trasferimenti delle utenze di rete fissa;
Ritenuto infatti che tali modifiche, qualsiasi sia la loro finalita' ed indipendentemente dalla loro fattibilita' tecnica o efficacia rispetto allo scopo, laddove non siano condivise fra tutti gli operatori, determinano problematiche nell'operativita' delle procedure di passaggio e, conseguentemente, disagi e disservizi ai clienti finali che vedono pregiudicato il proprio diritto a cambiare operatore di rete fissa; III. Approfondimento sulle modalita' di implementazione del codice
segreto ai sensi della delibera n. 41/09/CIR
Considerato che, con delibera n. 41/09/CIR, l'Autorita' ha previsto, ferma restando l'attuale normativa in merito ai servizi non richiesti ed al fine di prevenire gli effetti dannosi di tale pratica nei confronti del mercato, l'introduzione di un codice di sicurezza contro i trasferimenti non richiesti di utenze (cosiddetto codice segreto), che includono tra l'altro le migrazioni e le attivazioni, ed ha disposto l'avvio di un approfondimento in merito alle specifiche tecniche di implementazione di suddetto codice;
Considerato che il codice segreto va inteso come una parola costituita da un certo numero di caratteri alfanumerici. Il codice segreto e' consegnato dall'operatore al proprio cliente e da questi, all'atto della adesione ad una nuova offerta commerciale, all'operatore recipient. Quest'ultimo invia tale codice, nell'ambito della procedura di trasferimento dell'utenza di rete fissa, all'operatore donating, consentendo a quest'ultimo, mediante accesso ad un data base che associa suddetta parola al cliente in oggetto, di verificare, con ragionevole certezza, che il cliente abbia effettivamente richiesto il trasferimento di utenza;
Visti i contributi forniti dagli operatori e dagli altri soggetti interessati in merito alla tematica oggetto del presente provvedimento;
Considerato che la maggior parte degli Operatori accoglie comunque favorevolmente misure volte al rafforzamento della tutela dell'utenza e degli Operatori virtuosi, soprattutto in un'ottica di contrasto alle attivazioni dei servizi non richiesti. Tale pratica, sulla base delle evidenze emerse anche in sede di precedenti procedimenti istruttori, viene spesso associata a fenomeni di auto-generazione del codice di migrazione;
Considerato che alcuni Operatori si dichiarano favorevoli all'adozione di un codice segreto, al fine di contrastare le pratiche commerciali illegittime direttamente nelle fasi preliminari delle procedure, evitando cosi' di generare ulteriori ed onerosi reclami e contenziosi;
Considerato che la stessa Telecom Italia ritiene l'introduzione del codice segreto fondamentale per interrompere le attivazioni non richieste, fenomeno, secondo tale societa', ancora di dimensioni rilevanti;
Considerato che altri operatori ed alcune associazioni dei consumatori hanno espresso la preoccupazione che la introduzione di un codice segreto si possa porre come ostacolo alla concorrenza ed alla liberta' di scelta dei consumatori;
Considerato in particolare che alcune associazioni dei consumatori, seppur esprimendo apprezzamento per la riduzione dei tempi delle migrazioni introdotta dalla delibera n. 41/09/CIR e per la intenzione di ridurre il fenomeno dei passaggi non richiesti, hanno espresso la preoccupazione che il codice segreto possa aggiungersi al codice di migrazione (in passato oggetto di numerose segnalazioni per pratiche commerciali scorrette) rendendo piu' complesso e oneroso per i consumatori il passaggio ad altro operatore;
Considerato che la maggior parte degli operatori e dei soggetti intervenuti ha ritenuto non condivisibile la introduzione di un PIN (Personal Identification Number inteso, in tale sede, come sinonimo di codice segreto) aggiuntivo al codice di migrazione, sia a causa degli onerosi investimenti che sarebbero necessari per modificare le attuali procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa, sia per il rischio di rendere l'accesso a tale procedura, per il clienti, eccessivamente complesso dal momento che quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere al proprio operatore, oltre al codice di migrazione, il PIN;
Considerato che alcuni soggetti intervenuti ritengono che la disponibilita' di un codice segreto in fattura o reperibile via call center/IVR, in quest'ultimo caso solo chiamando dalla linea di casa secondo la implementazione di alcuni operatori, si ponga come ostacolo al facile reperimento del codice di migrazione o del codice segreto;
Ritenuto, anche ai fini di una maggiore semplificazione per i clienti nel reperimento delle informazioni necessarie alla effettuazione del trasferimento di utenza, troppo vincolante quanto implementato da alcuni operatori ed opportuno che il cliente possa richiedere ed ottenere in tempo reale il proprio codice di migrazione o il codice segreto chiamando il proprio operatore con un cellulare o altra linea telefonica, che non sia necessariamente quella oggetto di contratto con il donating;
Ritenuto, altresi', che le verifiche dell'identita' del cliente, poste in essere al momento della chiamata da parte di quest'ultimo al proprio operatore per la richiesta del codice di migrazione/codice segreto, siano ragionevoli e tali da non introdurre ulteriori ritardi ponendosi quindi ad ostacolo alla richiesta del codice di migrazione/codice segreto. A tal fine va esclusa l'introduzione di ulteriori codici utilizzati ai fini dell'identificazione;
Considerato che altri operatori si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di un codice segreto nell'ambito delle procedure di migrazione (passaggi OLO-OLO o da OLO a Telecom Italia) al fine di impedire l'autogenerazione del codice di migrazione; gli stessi sono contrari alla sua introduzione nell'ambito delle procedure di attivazione (passaggi da Telecom Italia a OLO) ritenendo che, a causa della dominanza sull'accesso dell'operatore storico, il codice segreto possa essere da questi utilizzato per ostacolare le attivita' degli operatori concorrenti, congelando di fatto le attuali quote di mercato, nettamente a favore dell'operatore dominante;
Considerata la richiesta da parte dalla generalita' degli operatori che, qualora l'Autorita' intendesse procedere con l'adozione del codice segreto, l'implementazione di suddetta ulteriore previsione normativa sia effettuata in modo da ridurre, per quanto possibile, gli investimenti sui sistemi degli operatori, preservando i necessari requisiti di efficacia ed efficienza della misura;
Considerato che alcuni operatori e associazioni dei consumatori ritengono che sia comunque auspicabile che l'Autorita' svolgesse, prima di ogni decisione, una consultazione pubblica al fine di consentire al mercato di effettuare le proprie proposte e valutare tutti gli aspetti della misura proposta;
Considerato tuttavia, che nel corso del procedimento di approvazione della delibera n. 41/09/CIR, i soggetti interessati (operatori e consumatori) sono stati, con la comunicazione di avvio del procedimento, gia' invitati ad esprimere le proprie posizioni in merito alla «introduzione di accorgimenti nel processo di trasferimento delle utenze che possano consentire la riduzione del fenomeno dei passaggi tra Operatori mai richiesti dai clienti»;
Considerato, in particolare, che alcuni soggetti intervenuti nella consultazione suddetta avevano gia' rappresentato (come da allegato 1 alla delibera n. 41/09/CIR) che la tutela rispetto al fenomeno delle attivazioni non richieste debba essere individuata nella possibilita' di prevedere l'introduzione di un PIN specifico, fornito al cliente dall'operatore donating; (vedi nota 1)
Considerato che la stessa Telecom Italia aveva gia' richiesto, nell'ambito del procedimento di approvazione della delibera n. 41/09/CIR, che, in accordo con lo spirito della delibera n. 23/09/CIR circa l'esigenza di «disincentivare l'avvio di procedure di migrazione non richieste» attraverso l'introduzione di un codice segreto, tale codice debba essere previsto anche nelle procedure di attivazione; (vedi nota 2)
Considerato che, al contempo, alcuni Operatori avevano ritenuto, nella stessa sede, che la soluzione piu' idonea per contrastare i fenomeni di attivazioni non richieste e' costituita dall'esercizio da parte dell'Autorita' di una costante vigilanza e conseguente attivita' sanzionatoria;
Ritenuto che l'attivita' di vigilanza sulle procedure di trasferimento delle utenze svolta dall'Autorita' vada affiancata con l'introduzione di strumenti di sicurezza ex ante in grado di evitare al cliente i disagi dei passaggi non richiesti;
Ritenuto pertanto opportuna l'introduzione del codice segreto e che l'implementazione di suddetta ulteriore previsione normativa venga comunque effettuata in modo ridurre, per quanto possibile, gli investimenti sui sistemi degli operatori, preservando i necessari requisiti di efficacia ed efficienza della misura;
Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazione dei soggetti intervenuti nell'approfondimento sul codice segreto, non appesantire le attuali procedure di migrazione con l'introduzione di un PIN aggiuntivo al codice di migrazione;
Considerato che alcuni operatori si sono mostrati, nel corso dell'approfondimento di cui alla delibera n. 41/09/CIR, favorevoli ad una soluzione per la introduzione di un codice segreto che non modifichi la struttura dei tracciati record di migrazione e attivazione di cui all'Accordo Quadro e che si basi, pertanto, sulla generazione dei codici di migrazione da parte del donating effettuata introducendo opportuni accorgimenti che ne impediscano l'«autogenerazione» da parte del recipient;
Considerato che alcuni operatori hanno considerato, al fine di introdurre un sistema di sicurezza rispetto alla autogenerazione ed alle attivazioni non richieste, plausibile l'utilizzo del campo del codice di migrazione che identifica l'operatore donating (campo COW) laddove si introduca, in luogo dell'attuale codice univoco (una singola tripletta di caratteri alfanumerici identifica un singolo operatore donating), un «codice multiplo» ovvero si associ, a ciascun operatore, un insieme di combinazioni di tre caratteri alfanumerici; ad ogni cliente l'operatore assegna un codice COW scelto casualmente all'interno dell'insieme suddetto; in tal modo la possibilita' di successo della autogenerazione risulta pari all'inverso della cardinalita' dell'insieme di codici COW definito dall'operatore;
Ritenuta tecnicamente fattibile la soluzione tecnica suddetta e valutatone il minore impatto, rispetto ad altre possibili soluzioni, sulle attuali procedure di migrazione, le quali continuerebbero ad utilizzare i tracciati record di cui all'Accordo quadro;
Ritenuto opportuno che ciascun operatore definisca in autonomia la struttura dell'insieme di codici operatore («COW multiplo») e che questo sia comunicato per iscritto a tutti gli operatori aderenti all'Accordo quadro e reso pubblico sul portale dell'operatore stesso o su altro portale, scelto di comune accordo (vedi nota 3) con almeno trenta giorni solari di anticipo rispetto all'effettivo utilizzo nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa; IV. L'introduzione del codice segreto nell'ambito delle procedure di
migrazione
Considerato che l'utilizzo del contenuto del campo COW per la doppia funzionalita' di identificazione dell'operatore donating e di codice segreto non altera, nella sostanza, il flusso delle attuali procedure di migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorita';
Considerato, nello specifico, che il campo COW continuerebbe ad essere fornito, dall'operatore al proprio cliente, all'interno del codice di migrazione nelle modalita' previste dalla vigente normativa, ovvero dalle delibere n. 1/09/CIR, n. 23/09/CIR e successive modificazioni, senza pertanto alcun ulteriore aggravio per il cliente;
Ritenuto opportuno, al fine di distribuire in modo uniforme gli oneri implementativi, che l'operatore recipient, una volta acquisito il codice di migrazione con il campo COW cosi' come generato dal donating, identifichi quest'ultimo e comunichi, allo stesso, il codice cosi' come acquisito. A tale fine gli operatori alternativi devono implementare le necessarie modifiche nel processo atte al riconoscimento, prima dell'avvio della fase 2, di tutti i possibili codici COW relativi a ciascun Operatore. In fase 3 non sono richieste ulteriori elaborazioni da parte dell'operatore recipient il quale trasmette il codice di migrazione con COW multiplo a Telecom Italia. Quest'ultima implementa le logiche di riconoscimento dell'operatore donating (ai fini dell'invio del codice sessione);
Ritenuto quindi opportuno, al fine di ridurre l'impatto complessivo sui sistemi degli operatori e per ragioni di efficienza, che Telecom Italia rete determini, a seguito dell'invio dell'ordine di fase 3 da parte dell'operatore recipient, l'operatore donating associando la singola istanza del «codice COW multiplo», inviata dall'operatore recipient all'operatore donating all'avvio della fase 2 della migrazione, al codice COW univoco (quello attualmente previsto all'allegato 8 dell'Accordo Quadro), che identifica l'operatore donating;
Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'esaurimento dei possibili codici segreti (il numero di tali codici e' pari alle possibili combinazioni di tre caratteri alfanumerici del campo COW), che ogni operatore definisca un insieme di codici segreti («codice COW multiplo») non superiore a 200;
Considerato che, essendo il campo COW comunque deputato alla identificazione dell'operatore donating, al fine di evitare malfunzionamenti delle procedure, due clienti che usufruiscono delle offerte commerciali di operatori diversi non possono utilizzare codici segreti identici e che, pertanto, gli operatori devono evitare tale circostanza comunicando agli altri operatori i codici segreti utilizzati;
Ritenuto che eventuali situazioni di conflitto (vedi nota 4) dei codici multipli codici segreti debbano essere, in prima istanza, risolte nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo quadro; V. Introduzione di un codice segreto in attivazione: aspetti
implementativi, impatti economici e regolamentari.
Implementazione e impatti economici

Considerato che l'art. 17-bis (Modalita' di attivazione dei servizi di accesso) della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS, definisce le modalita' di attivazione di un servizio di accesso presso un operatore alternativo, intendendo per operatore donating la divisione commerciale dell'operatore notificato, mentre per recipient la direzione commerciale di un operatore alternativo;
Considerato che il comma 2 dell'articolo succitato prevede, alla lettera b), che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di attivazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente;
Ritenuto che un eventuale invio del codice segreto nell'ambito degli attuali processi di attivazione comporterebbe, per tutti gli operatori che acquistano servizi di accesso da Telecom Italia, investimenti di notevole entita' (richiedendo la modifica dei tracciati e dei sistemi preposti al provisioning dei servizi di accesso wholesale al fine di integrare i dati, che sino ad oggi sono stati necessari e sufficienti all'esecuzione dell'ordinativo, con il codice segreto). Tali investimenti risulterebbero maggiori di quelli richiesti per adattare le procedure di migrazione per le quali puo' essere utilizzato il codice di migrazione con l'aggiuntiva valenza di codice segreto;
Ritenuto opportuno minimizzare i costi e gli oneri in capo agli operatori, evitando, per quanto tecnicamente possibile, modifiche degli attuali processi di attivazione dei servizi wholesale;
Considerato che il database clienti, cui verrebbe aggiunta l'informazione relativa al codice segreto, e' nella disponibilita' della divisione commerciale di Telecom Italia (Telecom Italia retail) la quale opera in veste di operatore donating; pertanto una eventuale comunicazione del codice segreto alla divisione wholesale di Telecom Italia richiederebbe che la stessa disponesse dell'accesso al database suddetto;
Ritenuto opportuno, in linea con le osservazioni di alcuni operatori, che Telecom Italia wholesale non sia coinvolta nella verifica del codice segreto, il quale e' nella disponibilita' dei database clienti di Telecom Italia Retail. Cio' anche al fine di evitare che la divisione wholesale dell'operatore dominante verticalmente integrato sia investita di una funzione impropria, essendo la stessa deputata esclusivamente alla fornitura di servizi intermedi;
Ritenuto opportuno, in conclusione, che l'operatore recipient invii il codice segreto alla divisione retail di Telecom Italia e che questa utilizzi tale informazione al solo fine di verificare la correttezza del codice suddetto;
Ritenuto ragionevole, considerando il carico dei sistemi, che l'esito della verifica del codice segreto sia inviato da Telecom Italia retail all'operatore recipient entro un giorno solare, oltre il quale si applica il meccanismo del silenzio assenso;
Considerato che l'operatore recipient puo' inviare, senza rilevante aggravio sulle attuali procedure di migrazione, la comunicazione del codice segreto alla divisione retail di Telecom Italia utilizzando gli attuali tracciati record di migrazione, aggiungendo Telecom Italia retail tra gli operatori donating; Telecom Italia retail puo' comunicare all'operatore recipient, entro un certo tempo limite e per il tramite degli stessi tracciati record, l'esito della verifica;
Ritenuto pertanto opportuno che Telecom Italia retail, al fine di utilizzare gli attuali tracciati record delle migrazioni, utilizzi come codice segreto una parola contenente un numero di tre caratteri, in analogia a quanto effettuato per le migrazioni;
Ritenuto opportuno che Telecom Italia fornisca suddetto codice segreto ai propri clienti nelle modalita' stabilite dalla normativa vigente per il codice di migrazione e, nello specifico, come stabilito dal punto 1, lettere a) e b) della diffida di cui alla delibera n. 1/09/CIR, per le modalita' di fornitura via IVR, call center, web, e alla delibera n. 23/09/CIR, art.1, comma 1, per la fornitura nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalita', al cliente;
Ritenuto opportuno che, in assenza di un riscontro da parte di Telecom Italia retail, l'operatore recipient possa applicare il meccanismo del silenzio assenso per cui, ricevuto, entro 24 ore, un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso l'operatore richiedente avvia comunque la procedura di attivazione;
Considerata la necessita' che Telecom Italia wholesale, all'atto della richiesta di attivazione, correli quest'ultima con l'esito della verifica del codice segreto inviato dall'operatore recipient a Telecom Italia retail;
Considerato che la verifica suddetta puo' essere effettuata con o senza l'utilizzo di un Codice Sessione:
Gestione della verifica da parte di TI del Codice Segreto con l'utilizzo di un Codice Sessione. Telecom Italia Retail comunica l'esito della verifica del codice segreto all'operatore recipient. In caso positivo invia anche un Codice Sessione che l'operatore recipient inserisce nella richiesta di attivazione verso Telecom Italia Wholesale. Quest'ultima, prima di dare avvio al processo di attivazione, verifica in automatico la correttezza del Codice Sessione suddetto interrogando il Gateway di Telecom Italia Retail, finalizzato alla gestione delle migrazioni. Tale verifica concerne l'espletamento della verifica del codice segreto e la validita' del Codice Sessione (le procedure ne prevedono normalmente una validita' limitata nel tempo). Appare opportuno, in analogia con quanto previsto per le procedure di migrazione, che la validita' Codice Sessione si estenda fino a quindici giorni lavorativi dalla data di emissione. Nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, l'operatore ne viene informato mediante apposita causale e Telecom Italia Wholesale interrompe il processo di attivazione. Suddetta soluzione richiede l'inserimento, nell'attuale tracciato record delle attivazioni, di un campo aggiuntivo finalizzato a veicolare il Codice Sessione, con rilevante impatto implementativo per l'operatore interconnesso.
Gestione della verifica da parte di TI del Codice Segreto senza l'utilizzo di un Codice Sessione. Fermo restando la verifica iniziale da parte di Telecom Italia Retail del codice segreto, e' possibile non utilizzare il Codice Sessione consentendo a Telecom Italia wholsale, una volta ricevuta una richiesta di attivazione, la possibilita' di verificare in automatico, sul sistema di Telecom Italia Retail sopra descritto, l'avvenuta validazione del codice segreto da parte di quest'ultima. Tale procedura deve consentire a Telecom Italia Wholesale di accertare, a fronte dei dati che caratterizzano una specifica richiesta di attivazione (i dati del cliente e dell'operatore Recipient), l'avvenuta verifica del codice segreto da parte di Telecom Italia Retail per la medesima richiesta e che la richiesta di attivazione sia avvenuta entro un ragionevole limite temporale dall'effettuazione della verifica del codice segreto. Appare ragionevole, in analogia con le migrazioni, che tale limite non ecceda i quindici giorni lavorativi. In caso di esito negativo della verifica suddetta, l'operatore ne e' informato mediante apposita causale con conseguente interruzione del processo di attivazione.
Considerato che, dei due approcci sopra descritti, quello senza l'utilizzo del Codice Sessione non richiede alcuna modifica agli attuali tracciati record di attivazione;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra ed al fine di minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori, che questi possano utilizzare gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;
Considerato comunque opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia fornisca all'Autorita' le specifiche delle comunicazioni trasmesse tra TI Wholesale e Retail al fine di consentire la vigilanza sul rispetto degli obblighi di separazione amministrativa;
Ritenuto in conclusione ragionevole, per quanto riguarda l'introduzione del codice segreto anche nelle procedure di attivazione, prevedere che questo sia comunicato dall'operatore recipient alla divisione retail di Telecom Italia utilizzando gli attuali tracciati record delle procedure di migrazione, aggiungendo Telecom Italia retail come operatore donating; Telecom Italia retail verifica la correttezza del codice; l'esito della verifica e' trasmesso all'operatore richiedente entro un ragionevole arco di tempo; in assenza di un riscontro si applica il silenzio assenso; ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso l'operatore recipient avvia la procedura di attivazione utilizzando gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;
Misure di garanzia

Considerato quanto riportato nelle premesse alla delibera n. 274/07/CONS laddove la Commissione europea, nel rilevare che l'obbligo di trasmettere i dettagli del contratto alla divisione retail di TI potrebbe comportare il rischio di comportamenti anticompetitivi, ad es. pratiche di retention da parte di TI attraverso l'uso di informazioni della sua divisione retail, invita l'AGCOM a «considerare qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi, sia sufficiente trasmettere le informazioni solo alle divisioni wholesale del donating prima dell'avvenuta migrazione. Queste ultime dovrebbero poi passare alla divisione retail solo le informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente.»;
Considerato che, nelle stesse premesse sopra richiamate, l'Autorita' aveva ritenuto necessario prevedere, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi da parte dell'operatore incumbent, che in fase di attivazione dei servizi intermedi, l'operatore recipient comunichi unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresi' che la divisione wholesale di Telecom Italia potra' successivamente trasmettere alla divisione retail dello stesso operatore le sole informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente e che in nessun caso la divisione wholesale potra' trasmettere il nominativo dell'operatore recipient o altre informazioni relative al nuovo servizio di cui e' stata richiesta l'attivazione da parte di quest'ultimo operatore;
Considerato che, per quanto sopra richiamato, il comma 2 dell'art. 17-bis (Modalita' di attivazione dei servizi di accesso) della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS, prevede, alla lettera c) che la divisione rete dell'operatore notificato, dopo aver preso in carico l'ordine, confermi al recipient la data di attesa consegna e comunichi, non prima di cinque giorni dalla data di attesa consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del cliente. Tale comunicazione non contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio di cui e' stata richiesta l'attivazione;
Ritenuto pertanto necessario prevedere opportuni sistemi che garantiscano che l'invio del codice segreto da parte dell'operatore recipient a Telecom Italia retail sia utilizzato solo al fine della verifica della correttezza di tale codice e non per altre pratiche commerciali;
Ritenuto opportuno, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS che modifica la delibera n. 4/06/CONS, che i dati comunicati dagli operatori a Telecom Italia Retail non siano accessibili da personale commerciale di Telecom Italia retail;
Ritenuto opportuno che i dati suddetti siano memorizzati nei sistemi di Telecom Italia retail per il tempo necessario alle verifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operativita' delle procedure, non ultimo al fine di dirimere eventuali controversie in merito ai codici segreti inviati dagli operatori;
Ritenuto che, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, che modifica la delibera 4/06/CONS, l'accesso da parte di personale di Telecom Italia ai sistemi informativi che gestiscono le verifiche del codice segreto sia protetto mediante la previsione di strumenti quali User ID, Password, procedure di abilitazione dell'accesso, tracciamento degli accessi/attivita' e comunque dall'adozione delle misure di riservatezza di cui alla delibera n. 152/02/CONS e successive modificazioni; VI. Introduzione del carattere di controllo
Considerato che all'atto della comunicazione del codice (inteso nel seguito equivalentemente come codice di migrazione o, nel caso delle attivazioni, come la sequenza del codice segreto e del numero telefonico) dal donating al cliente e da questi al recipient, possono verificarsi errori a seguito dei quali il codice acquisito dal recipient potrebbe risultare difforme da quello effettivamente generato dall'operatore donating;
Considerato che un errore di comunicazione del codice da parte del cliente viene rilevato dall'Operatore recipient solo a seguito delle verifiche formali svolte dall'Operatore donating nell'ambito della procedura di trasferimento dell'utenza, con conseguente ritardo nello svolgimento della stessa;
Ritenuto opportuno ridurre la probabilita' di errore suddetta al fine di rendere maggiormente efficienti le procedure e minimizzare i disservizi per il cliente;
Considerato che la introduzione di un carattere di controllo associato al codice, calcolato dal donating secondo un algoritmo noto e da questi consegnato al cliente, consentirebbe al recipient di effettuare, in modo semplice e preventivo, la rivelazione di eventuali errori di comunicazione o trascrittura del codice;
Considerato, nello specifico, che l'operatore recipient, all'atto della acquisizione del codice potrebbe verificare che non vi sia stato un errore di trascrizione o di comunicazione da parte del cliente calcolando, a sua volta, il carattere di controllo e confrontando l'esito del calcolo con il carattere di controllo ricevuto dal cliente;
Ritenuto pertanto opportuno disporre, nell'ambito del presente provvedimento, l'adozione di un carattere di controllo secondo le modalita' definite nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante; VII. Il periodo transitorio
Considerati i tempi necessari agli operatori per adeguare i propri sistemi in fase di attivazione (vedi nota 5) e migrazione;
Ritenuto opportuno che, nelle more della implementazione del nuovo processo di trasferimento delle utenze di rete fissa che include l'utilizzo del codice segreto di cui al presente provvedimento, resti operativo l'attuale processo di attivazione e migrazione, come definito dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della implementazione delle misure relative al codice segreto di cui al presente provvedimento, che gli operatori utilizzino il processo di attivazione e migrazione di cui alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008;
Ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla modalita' di introduzione del codice segreto per le richieste di Number Portability pura, anche alla luce delle attivita' tuttora in corso per la definizione delle specifiche tecniche dei relativi processi, ai sensi della delibera n. 41/09/CIR, per i trasferimenti su rete fissa;
Visti gli atti del procedimento in oggetto;
Sentite, in data 15 settembre 2009 le societa' Wind, Fastweb, Teleunit, Brennercom, Infracom e AIIP, in data 16 settembre 2009 le societa' Welcome Italia e Eutelia, in data 18 settembre 2009 le societa' Vodafone, BT Italia, Telecom Italia;
Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.

Modalita' di implementazione del codice segreto nell'ambito delle procedure di migrazione di cui all'art. 1 della delibera n. 41/09/CIR
che modifica le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS

1. Ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della delibera n. 41/09/CIR, tra le informazioni che il recipient fornisce, nell'ambito della comunicazione della richiesta di migrazione all'operatore donating, e' incluso il codice segreto del cliente che ha richiesto il trasferimento di utenza su rete fissa;
2. Il codice segreto di cui al comma precedente corrisponde ad un singolo elemento scelto tra un insieme di N combinazioni casuali di X caratteri alfanumerici. Tale insieme e' associabile in modo univoco a ciascun operatore; l'operatore assegna ad ognuno dei propri clienti il codice segreto estraendo, con algoritmo casuale, un elemento dell'insieme suddetto;
3. Ai fini del presente provvedimento il codice segreto di cui al comma precedente e' costituito da X=3 caratteri alfanumerici ed e' scelto tra un insieme di N=200 combinazioni;
4. Il codice segreto di cui al comma precedente e' comunicato dall'operatore recipient all'operatore donating all'interno del codice di migrazione, utilizzando il campo che identifica l'operatore donating (campo COW); la comunicazione di cui al presente comma avviene secondo le specifiche tecniche relative all'invio del codice di migrazione, allegate alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008 come successivamente modificate;
5. Il codice di migrazione, di cui al comma 4, e' fornito al cliente nelle modalita' previste dalla vigente normativa, ovvero dalle delibere nn. 1/09/CIR, 23/09/CIR e successive modificazioni;
6. Ferme restando le tempistiche di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.18 della delibera n. 274/07/CONS, come modificato dalla delibera n. 41/09/CIR, l'operatore donating verifica la correttezza del codice segreto inviatogli, ai sensi del comma 1, dall'operatore recipient;
7. Qualora il codice segreto inviato dall'operatore recipient non sia, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, corrispondente a quello fornito dall'operatore donating al proprio cliente, l'operatore donating non da' seguito alla procedura di migrazione comunicando all'operatore recipient uno scarto con causale «codice segreto errato»; resta in vigore quanto gia' definito nelle specifiche tecniche allegate alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, e successive modificazioni, relativamente alla verifica degli altri campi del Codice di Migrazione;
8. Ciascun operatore definisce un insieme di N combinazioni casuali di tre caratteri alfanumerici, di cui al comma 3, e lo comunica per iscritto, con almeno trenta giorni solari di anticipo rispetto all'effettivo utilizzo nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa, a tutti gli operatori aderenti all'Accordo Quadro, incluso Telecom Italia wholesale, la quale lo rende pubblico sul proprio portale wholesale;
9. L'utilizzo del campo COW del codice di migrazione per la comunicazione del codice segreto non altera il flusso delle attuali procedure di migrazione di fase 2 e di fase 3 le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorita';
10. Telecom Italia wholesale, prima dell'avvio della fase 3 determina, in base al contenuto del campo COW inviatogli dall'operatore recipient, l'operatore donating, sulla base di quanto da quest'ultimo comunicato ai sensi del comma 8;
11. I codici segreti comunicati dagli operatori nelle modalita' di cui al comma 8 non possono essere utilizzati da altri operatori;
12. Eventuali situazioni di coincidenza tra codici segreti utilizzati da due o piu' operatori sono, in prima istanza, risolte nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo Quadro;

(1) «Una possibile ipotesi potrebbe consistere nella previsione di un codice a 5 cifre, diverso ed aggiuntivo rispetto al codice di migrazione, fornito dal cliente al recipient e, successivamente, comunicato dal recipient al donating nell'ambito delle procedure di migrazione al fine di dare avvio della «fase 2». Viene chiarito che l'implementazione del PIN comporta, da un lato, una modifica agli attuali tracciati record per l'inserimento di un ulteriore campo e, dall'altro, una modifica dei processi per consentire agli operatori donating di automatizzare la verifica sulla correttezza del PIN fornito dall'operatore recipient. Le relative modalita' di sviluppo potranno essere condivise nel corso di un apposito tavolo tecnico». (2) «Tale codice segreto dovrebbe essere univocamente associato al cliente, oltre che presente in bolletta e ben visibile. Il Recipient, ottenuto il codice segreto dal cliente, lo trasmette al Donating il quale, nel caso in cui il codice ricevuto non sia uguale a quello fornito al proprio cliente, invia al Recipient una comunicazione contenente la causale di scarto «Codice segreto non valido», mentre, in caso contrario, conferma la correttezza del codice o applica il meccanismo del «silenzio assenso»»; (3) Ad oggi le informazioni relative alle specifiche tecniche di cui all'Accordo quadro sono accessibili sul portale wholesale di Telecom Italia. (4) Due o piu' operatori definiscono uno o piu' codici segreti coincidenti; (5) L'operatore dovra' sincronizzare la ricezione del KO, OK o silenzio assenso con l'invio del tracciato record di attivazione. Telecom Italia dovra' implementare la gestione del codice segreto in attivazione.
 
Art. 2.

Modalita' di implementazione del codice segreto nell'ambito delle procedure di attivazione di cui all'art. 17-bis della delibera n.
274/07/CONS che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS

1. Telecom Italia adotta il codice segreto di cui all'art.1, comma 2, nelle modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo;
2. Telecom Italia fornisca ai propri clienti il codice segreto di cui al comma precedente nelle modalita' stabilite dalla normativa vigente per il codice di migrazione e, nello specifico, come stabilito dal punto 1, lettere a) e b) della diffida di cui alla delibera n. 1/09/CIR, per le modalita' di fornitura via IVR, call center, web, e alla delibera n. 23/09/CIR, art.1, comma 1, per la fornitura nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalita', al cliente;
3. Preliminarmente alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b, dell'art.17-bis della delibera n. 274/07/CONS l'operatore recipient trasmette, alla divisione retail di Telecom Italia, identificata come operatore donating, il codice segreto, di cui al comma 3 dell'art.1 del presente provvedimento, all'interno del campo COW del codice di migrazione, utilizzando il tracciato record di fase 2 delle procedure di migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorita'; dei restanti due campi del codice di migrazione il COR e' valorizzato dall'operatore al fine di consentire l'identificazione dell'utente cui e' associato il codice segreto (numero di telefono del cliente o altro identificativo); il campo COS non e' oggetto di verifica da parte di Telecom Italia retail ed e' compilato con valori convenzionali;
4. La divisione retail di Telecom Italia, dopo aver preso in carico la comunicazione di cui al comma precedente, verifica in modo automatico, mediante appositi sistemi informativi, che il codice segreto ricevuto coincida con quello assegnato al cliente e comunica al recipient l'esito della verifica entro 24 ore dall'invio della comunicazione suddetta. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo Telecom Italia comunica all'operatore recipient uno scarto con causale «codice segreto errato»; in caso di esito positivo e' applicabile il meccanismo del silenzio assenso decorse le 24 ore di cui sopra;
5. Ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso, l'operatore recipient avvia, entro 15 giorni lavorativi, la procedura di attivazione utilizzando gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;
6. Telecom Italia wholesale, una volta ricevuta la richiesta di attivazione di cui al comma precedente, accerta, mediante sistemi informatici, l'avvenuta validazione del relativo codice segreto da parte di Telecom Italia Retail ed il rispetto dei termini entro cui inviare la richiesta di attivazione, di cui al comma precedente. Il processo di attivazione viene interrotto in caso di esito negativo della verifica di cui al presente comma, con conseguente comunicazione da parte di Telecom Italia wholesale all'operatore recipient della specifica causale di scarto;
7. Telecom Italia retail utilizza i dati relativi al codice segreto inviato, ai sensi del comma 3, dall'operatore che intende attivare un servizio, solo ai fini delle attivita' di verifica di cui al comma 4;
8. In sede di attuazione di quanto indicato al comma 6, Telecom Italia fornisce all'Autorita' le specifiche delle comunicazioni tra i sistemi della divisione retail ed i sistemi della divisione wholesale;
9. I dati comunicati dagli operatori a Telecom Italia retail ai sensi del comma 3 non sono accessibili da personale commerciale di Telecom Italia retail e sono memorizzati nei sistemi di Telecom Italia retail per almeno 45 giorni;
10. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, che modifica la delibera n. 4/06/CONS, l'accesso da parte di personale di Telecom Italia ai sistemi informativi di cui al comma 4 e' protetto mediante la previsione di strumenti quali User ID, Password, procedure di abilitazione dell'accesso, tracciamento degli accessi/attivita' e comunque dall'adozione delle misure di riservatezza di cui alla delibera n. 152/02/CONS e successive modificazioni;
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more della implementazione delle misure relative al codice segreto di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, gli operatori utilizzano il processo di attivazione e migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorita';
2. Con riferimento alla comma precedente, il campo COW del codice di migrazione e' valorizzato secondo le specifiche di cui all'allegato 8 dell'Accordo Quadro;
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Gli operatori adeguano i propri sistemi e rendono operative le specifiche di cui agli art. 1 e 2 del presente provvedimento entro il mese di gennaio 2010;
2. Ai sensi delle delibere n.1/09/CIR e n. 23/09/CIR gli operatori consentono, entro gennaio 2010, l'accesso del cliente ai propri dati relativi al codice di migrazione o al codice segreto tramite IVR/call center effettuando la chiamata da qualunque linea telefonica; l'IVR automatico/call center fornisce il codice segreto e il codice di migrazione in tempo reale all'atto della chiamata. A tale fine gli operatori adottano ragionevoli misure per la identificazione del cliente all'atto della chiamata;
3. Gli operatori introducono, entro il mese di gennaio 2010, un carattere di controllo secondo le specifiche riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;
4. Il mancato rispetto da parte degli operatori di rete fissa, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
5. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.
La presente delibera e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 6 ottobre 2009
Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Mannoni
 
Allegato 1

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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