Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 20 maggio 2009 |
Modifica del PDG 29 gennaio 2009 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato». |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Visto il PDG 29 gennaio 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano Salerno, localita' Corgiano 20/D, codice e fiscale e partita IVA n. 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato», e' stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Vista l'istanza del 30 aprile 2009 prot. DAG 12/05/2009.0065981.E con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (Salerno) il 21 ottobre 1945, in qualita' di legale rappresentante della associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei conciliatori; Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; Che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per il conciliatore: dott. De Franciscis Luca, nato a Salerno il 20 settembre 1946;
Dispone
la modifica del PDG 29 gennaio 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano - Salerno, localita' Corgiano 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato» e' stato iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a)i e b)i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unita' nella persona di: dott. De Franciscis Luca nato a Salerno il 20 settembre 1946. Resta ferma l'iscrizione al n. 24 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 20 maggio 2009
Il direttore generale: Frunzio |
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