Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2009 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERAZIONE 15 ottobre 2009 |
Modifiche al regolamento n. 1/2007 del Garante in materia di sanzioni. (Deliberazione n. 31). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visto il regolamento del Garante n. 1/2007, approvato con deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2008; Rilevata la necessita' di aggiornare sulla base dell'esperienza applicativa la disposizione del regolamento n. 1/2007 che regola lo svolgimento delle attivita' ispettive ed il procedimento di applicazione delle sanzioni, al fine di adottare le necessarie integrazioni avuto anche riguardo alle recenti modifiche apportate all'apparato sanzionatorio del Codice dalla legge 27 febbraio 2009, n. 41 (di conversione del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008); Visto l'art. 156 del Codice; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale; Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Delibera
di apportare al regolamento n. 1/2007 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A. Il segretario generale curera' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice. Roma, 15 ottobre 2009
Il presidente e relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Patroni Griffi |
| Allegato A
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2007 SULLE PROCEDURE INTERNE ALL'AUTORITA' AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEMANDATI
L'art. 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Attivita' ispettive e applicazione di sanzioni). - 1. Il dipartimento attivita' ispettive e sanzioni cura l'istruttoria preliminare relativa ai controlli in loco effettuati d'ufficio ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nel rispetto della programmazione dell'attivita' ispettiva disposta dal collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unita' organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni per i quali, invece, procede direttamente. 2. Il dipartimento attivita' ispettive e sanzioni cura, altresi', i controlli ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unita' organizzative, cui e' restituito l'esito per la successiva trattazione. 3. Il dipartimento attivita' ispettive e sanzioni, quando non cura l'archiviazione degli atti relativi alla presunta violazione amministrativa, predispone la contestazione delle violazioni amministrative di competenza del Garante, in conformita' alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al relativo termine prescritto. 4. Fuori dei casi in cui e' effettuata dal personale operante in sede di controllo, la contestazione delle violazioni amministrative e' adottata con atto sottoscritto dal dirigente del dipartimento attivita' ispettive e sanzioni. 5. Quando non e' effettuato il pagamento in misura ridotta, il dirigente del dipartimento attivita' ispettive e sanzioni dispone in conformita' alla legge l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive. 6. L'ordinanza-ingiunzione e' adottata dal segretario generale in caso di applicazione della sanzione in misura pari al minimo. In tutti gli altri casi, e, comunque, in caso di applicazione della sanzione prevista dagli articoli 162, comma 2-bis, 162, comma 2-ter e 163, ovvero qualora si applichi una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 164-bis, l'ordinanza-ingiunzione e' adottata dal collegio. 7. L'ufficio comunica al collegio gli atti di volta in volta adottati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, primo periodo, e lo informa delle restanti attivita' svolte ai sensi del presente articolo anche nei modi di cui all'art. 19. 8. Una volta concluso il procedimento sanzionatorio, il dipartimento attivita' ispettive e sanzioni, quando ne ricorrono le condizioni, effettua le necessarie comunicazioni al dipartimento amministrazione e contabilita' per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.». |
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