Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2009 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 10 settembre 2009
Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all'art. 24, comma 1, lettera g);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione), con particolare riferimento agli articoli 41, 45 e 46;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

1. Comunicazione infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni
«sospette» ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Con un quesito e' stato richiesto al Garante di esprimersi in ordine alle condizioni di liceita' della comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti ad un medesimo gruppo di dati personali relativi alle segnalazioni di operazioni considerate «sospette» ai sensi della normativa antiriciclaggio. Tale comunicazione, come e' noto, e' autorizzata (ricorrendo le condizioni fissate) dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007.
Piu' in particolare, al Garante e' stato chiesto di valutare se non ricorra in relazione a dette comunicazioni (peraltro anche verso intermediari appartenenti al medesimo gruppo stabiliti in Paesi terzi) i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Codice (relativo al c.d. bilanciamento di interessi).
A favore di tale soluzione deporrebbe il fatto che l'attivita' volta a consentire la manifestazione del consenso degli interessati a tale comunicazione sarebbe un incombente «estremamente gravoso per la banca, oltre che sproporzionato, valutato nel giudizio dell'equo contemperamento degli interessi coinvolti», con il rischio, peraltro, che il soggetto che intenda porre in essere un'operazione sospetta non sia disponibile a consentire tale comunicazione (cfr. nota datata 14 maggio 2009, p. 3).

2. Condizioni di liceita' per la comunicazione infragruppo (c.d.
bilanciamento d'interessi).

2.1. Il quesito, di portata generale (al di la' della vicenda specifica cui fa riferimento), posto all'attenzione dell'Autorita' riguarda il coordinamento tra la normativa di protezione dei dati personali e la disciplina di settore in materia di antiriciclaggio (in ordine alla quale il Garante si e' espresso con il parere del 25 luglio 2007, doc. web. n. 1431012).
2.2. Con riguardo al caso di specie, il Garante ritiene che ricorrano gli estremi per dare attuazione con il presente provvedimento al bilanciamento degli interessi disciplinato dall'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice e, conseguentemente, che possano formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalita' di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, in presenza delle condizioni previste dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007, senza che a tal fine sia quindi necessario acquisire il consenso degli interessati.
Cio' in considerazione della ponderazione tra le diverse situazioni giuridiche soggettive effettuata nel menzionato decreto legislativo, nel quale si precisa che il divieto di comunicazione a terzi della circostanza dell'avvenuta segnalazione - che non costituisce «violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative»: art. 41, comma 6, decreto legislativo n. 231/2007 - previsto dall'art. 46, comma 1, non impedisce che essa avvenga (pur non imponendola) «tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo» ai sensi del menzionato art. 46, comma 4. Ponderazione che, nel facoltizzare tale comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, consente di non ritenere prevalenti, entro tale circoscritto ambito, i diritti degli interessati rispetto al legittimo interesse del titolare del trattamento e del terzo destinatario dei dati (nel caso di specie, altro intermediario finanziario appartenente al medesimo gruppo) alla comunicazione e al conseguente trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione. Tale comunicazione potra' essere effettuata, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 3, per perseguire le sole finalita' connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio da parte dei soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di denaro.

3. Informativa agli interessati.

Tenuto conto che l'informativa deve essere comprensiva di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, e' necessario che vengano fornite agli interessati informazioni adeguate e puntuali in ordine al trattamento oggetto del presente provvedimento. A tal fine, il titolare e' tenuto, nell'ambito dell'informativa da rendere agli interessati, a fornire distinte e specifiche indicazioni anche riguardo alla possibilita' che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenute «sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

4. Trasferimento dei dati relativi alla segnalazione verso
intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo stabiliti
in Paesi terzi.

Al di la' della cautela contenuta nell'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007 (secondo cui tale comunicazione puo' avvenire «a condizione che [nei Paesi terzi si] applichino misure equivalenti» a quelle previste nel medesimo decreto legislativo n. 231/2007), con riguardo al distinto profilo dell'eventuale comunicazione dell'avvenuta segnalazione ad intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo va altresi' salvaguardata la conformita' alle norme sul trasferimento dei dati a Paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE (come richiesto dal punto 33 del «considerando» della direttiva 2005/60/CE), sicche' tale trasferimento potra' avvenire ove ricorra uno dei presupposti indicati nell'art. 44 del Codice.

Tutto cio' premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice, dispone che, per effetto del presente provvedimento, i titolari del trattamento che, essendo tenuti ad effettuare una segnalazione antiriclaggio in conformita' alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007 - e ricorrendo le condizioni previste dall'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo -, possano dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione agli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (con conseguente trattamento da parte degli stessi), senza che a tal fine sia necessario acquisire il consenso degli interessati (punto 2.2.).
2. Prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b), e 154, comma 1, lettera c), del Codice, di fornire agli interessati, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice, distinte e specifiche indicazioni anche riguardo alla possibilita' che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenute «sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.
3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi
 
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