Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2009
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Visto l'art. 117, comma 3, del titolo V della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che annovera tra le materie di potesta' legislativa concorrente la «tutela della salute» e «le professioni»;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Viste le note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e n. A00GRT/294588/A.060.050 del 7 novembre 2008 con le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2008/2009, un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.895 unita';
Preso atto che nel corso dell'incontro tecnico della Conferenza Stato-regioni in data 23 febbraio 2009 si e' recepita la richiesta del coordinamento interregionale di integrare i dati del fabbisogno relativi alla regione Umbria con tre unita' per la medicina d'emergenza ed urgenza;
Considerato che dal fabbisogno complessivo devono essere sottratti sei posti relativi alla scuola di psicologia clinica, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4483 del 25 maggio 2007;
Vista la nota prot. 004238 del 23 gennaio 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005, stanziate per la formazione specialistica relativa all'anno accademico 2008/2009 e comprensive delle risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2007/2008, sono pari ad euro 631.752.301,00 e consentono, per l'anno accademico 2008/2009, il finanziamento di complessivi 21.923 contratti di formazione, di cui 5000 riferiti al primo anno di corso;
Vista la nota di indirizzo del 14 gennaio 2009, n. 67 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha impartito indicazioni circa la necessita' di procedere ad un convenzionamento delle scuole di specializzazione, al fine di assicurare che ciascuna di esse abbia almeno piu' di uno specializzando per anno di corso, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 agosto 2005, in materia di «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 25 marzo 2009, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2011, nonche' la ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare per l'anno accademico 2008/2009, in ragione delle risorse economiche disponibili e dei criteri utilizzati per la determinazione di detto riparto, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche;
Considerato che con il predetto accordo, in conseguenza della menzionata nota di indirizzo ed al fine di consentire l'individuazione di criteri guida necessari per le procedure di convenzionamento, si e' stabilito di rinviare al prossimo anno accademico l'attivazione delle nuove scuole di tipologia gia' esistente, nonche' l'avvio delle scuole di specializzazione di nuova tipologia, ad eccezione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza;
Ritenuto, pertanto, di espungere, dalle tabelle inviate dalle regioni con le citate note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e n. A00GRT/294588/A.060.050 del 7 novembre 2008, le richieste per le scuole di specializzazione in medicina termale, in medicina aeronautica e spaziale ed in statistica sanitaria;
Considerato che, in tal modo, il fabbisogno complessivo espresso dalle regioni per l'anno accademico 2008/2009 risulta essere pari a 8.848 unita';
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999 la programmazione della formazione medico specialistica e' definita su base triennale e che, pertanto, nel corso del prossimo anno, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti, sara' necessaria una rimodulazione della ripartizione dei contratti, anche al fine di tener conto delle nuove tipologie di scuole, il cui avvio e' stato rimandato al prossimo anno accademico;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non puo' sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con il sistema dell'accreditamento, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2008/2009, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita', da parte delle regioni e province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facolta' di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
Viste le note del 13 novembre 2008, n. prot. 850/A A.6/13-6475, del 16 marzo 2009, n. prot. 850/A. 6/13-1294 del Ministero dell'interno, nonche' la nota n. prot. 23641, del 12 dicembre 2008 del Ministero della difesa, con le quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, e' stato comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della Polizia di Stato e per la Sanita' militare;
Vista la nota in data 3 febbraio 2009 prot. n. 339/P/38790 con la quale il Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, ha comunicato la sospensione dell'erogazione di fondi per posti da riservare ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo;
Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Universita' italiane e straniere, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Decreta:
Art. 1.

1. E' recepito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2009, relativo alla determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011, nonche' alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2008/2009.
 
Art. 2.

1. Per il triennio 2008/2011 e fatta salva l'eventualita' di dover procedere ad una rimodulazione delle esigenze regionali per l'effetto dell'attivazione di nuove specializzazioni, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 8.848 unita', come da allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

1. Per l'anno accademico 2008/2009, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato accordo del 25 marzo 2009, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorita' indicati nell'accordo predetto e della capacita' formativa delle scuole.
3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
 
Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati in 79 unita' ed i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare sono determinati in 54. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e - limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto - per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 7.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Universita' italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 393
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone