Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 12 novembre 2009, n. 162
Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione trai popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 139):
Presentato dall'on. Filippo Ascierto il 29 aprile 2008.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 2009 con parere delle commissioni III, IV e V.
Esaminato dalla commissione il 22 e 23 luglio; 10, 16, 17, 18 e 23 settembre; 11 e 25 novembre; 3, 17 e 18 dicembre 2008; 8 gennaio e 8 luglio 2009.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 e approvato il 27 ottobre 2009 in un testo unificato con gli atti numeri 549 (Bertolini); 2850 (Fallica ed altri) e con il disegno di legge n. 2799 presentato dal Ministro della difesa (La Russa). Senato della Repubblica (atto n. 1840):
Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 2009.
Assegnato nuovamente alla commissione, in sede referente, il 4 novembre 2009.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 novembre 2009.
Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2009 (atto n. 1840, 1201, 1782 e 1789-A) relatore sen. Vizzini.
Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260
(Disposizioni in materia di ricorrenze festive), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949, e' il
seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti
giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del
Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli».
Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977,
n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977,
e' il seguente:
«Art. 2. Le solennita' civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.
Art. 3. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».



 
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