Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 13 ottobre 2009 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «Tomaificio Zodiaco». (Decreto n. 47522). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Puglia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4 giugno 2009, relativo alla societa' Tomaificio Zodiaco S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del 4 giugno 2009, con la quale la regione Puglia si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Tomaificio Zodiaco S.r.l., in conformita' all'accordo siglato in data 16 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tomaificio Zodiaco S.r.l.; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 210 unita' lavorative della societa' Tomaificio Zodiaco S.r.l., unita' di Casarano (Lecce). A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate: per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore; per il periodo dal 1° maggio 2009 al 6 gennaio 2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 6 gennaio 2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali; In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.824.893,85. Matricola INPS: 4105954970. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.824.893,85, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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