Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009
Consultazione pubblica concernente i modelli Q1 e Q2 dell'informativa economica di sistema. (Deliberazione n. 559/09/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 ottobre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301;
Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Vista la propria delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002;
Vista la propria delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009 recante «Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009;
Considerato che ai sensi degli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, l'Autorita' stabilisce le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza;
Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, le modalita' di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articoli 6 e 44 del Testo unico e del citato regolamento sono definite con separato provvedimento di modifica dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, da sottoporre a preventiva consultazione degli operatori interessati;
Rilevata pertanto la necessita' di deliberare con apposito provvedimento le necessarie modifiche all'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di aggiornare i modelli per la comunicazione dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di investimento alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della produzione europea ed indipendente;
Rilevata l'opportunita' di adeguare i citati modelli dell'Informativa economica di sistema al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la compilazione della relazione alla Commissione europea sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di diffusione e di investimento sono contenute nei modelli «q1» e «q2» dell'Informativa economica di sistema;
Considerato che, stante la rilevanza della materia oggetto di regolamentazione e in ragione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito, l'Autorita', nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema dei modelli q1 e q2 dell'Informativa economica di sistema, esclusivamente nella parte relativa all'attivita' televisiva, e lasciando invariato il modello per l'elenco dei produttori e distributori, anche al fine di acquisire le osservazioni degli operatori tenuti alla compilazione dei predetti moduli ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS;
Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorita', il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati a seguito dei quali si provvedera' altresi' ad aggiornare le note della «Guida alla compilazione dei modelli telematici della I.E.S.»;
Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorita' adotta gli schemi di modello «q1» e «q2» di cui all'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS.
2. Gli schemi di modello indicati nell'allegato A alla presente delibera sono sottoposti a consultazione pubblica.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalita' indicate nell'allegato B, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorita'.
La presente delibera e' pubblicata, priva degli allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 6 ottobre 2009

Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Sortino

 
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