Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 ottobre 2009
Riconoscimento, al sig. Ripanu Cristian, di titolo di studio professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Ripanu Cristian, nato a Husi (Romania) il 19 gennaio 1971, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul mecanic specializarea tecnologia constructiilor de masini», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale «Inginer in profilul mecanic specializarea tehnologia constructiilor de masin» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica Gh. Asachi» Iasi;
Considerato che il richiedente ha presentato il libretto del lavoro;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di 18 mesi;
Visto l'art. 6, n. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Ripanu Cristian, nato a Husi (Romania) il 19 gennaio 1971, cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 

Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materia: 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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