Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 12 ottobre 2009
Misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia limitatamente al territorio della provincia di Udine;
Viste le misure adottate dall'Autorita' sanitaria locale relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali nel territorio dei comuni interessati e degli animali condotti in alpeggio nelle zone interessate;
Visto il parere del Centro di referenza nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n.118);
Ritenuto necessario limitare il piu' possibile il rischio derivante dalla diffusione del contagio in particolare nei cani al seguito di persone provenienti da altri territori e diretti nel territorio della provincia di Udine;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:
Art. 1.

1. I cani, i gatti, i furetti al seguito di persone dirette nel territorio della provincia di Udine devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima delll'arrivo nella provincia medesima e da non oltre undici mesi.
2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.
 
Art. 2.

1. E' vietata l'introduzione nel territorio della provincia di Udine di cani, gatti e furetti che non sono stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Gli animali di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza, in particolare nell'ambito di zone silvestri e montane.
 
Art. 4.

1. E' fatto divieto, salvo per il personale appositamente incaricato, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici, in particolare con volpi.
 
Art. 5.

1. Le pratiche venatorie che prevedono l'impiego di cani, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 recante «Regolamento di polizia veterinaria», sono consentite solo con animali vaccinati secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.
 
Art. 6.

1. Le misure previste dalla presente ordinanza verranno estese anche ad altri territori provinciali eventualmente coinvolti dalla diffusione della situazione epidemiologica della malattia.
2. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza e' assicurata dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
 
Art. 7.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha una validita' di mesi dodici decorrenti dalla stessa pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 216
 
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