Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 settembre 2009, n. 154
Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 256-bis, comma 2, lettera a);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»;
Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 agosto 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o societa' di gestione portuale, dalle societa' ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale):
«Art. 18 (Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia). - 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorita' eventualmente competenti, e' consentito
l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di
vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria
nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di
appartenenti alle Forze di polizia.
2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1,
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita'
per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti
dei soggetti concessionari, con particolare riferimento
all'addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della
persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo
pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo dell'art. 256-bis, comma 2,
lettera a), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza):
«Art. 256-bis. - 1. Omissis.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia):
«Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle Forze di polizia). - 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di
pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i
poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle
disposizioni vigenti agli organi locali
dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo
esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio
decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e
le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi
predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di
rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra
prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare
svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica
sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere
che siano attuate da parte del concessionario particolari
misure di controllo.
4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
le parole: “(Francia e Svizzera)” sono
sostituite dalle seguenti: “(Francia, Svizzera e
Austria)”.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, del
29 gennaio 1999, n. 85, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in
concessione dei servizi di sicurezza» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, reca:
«Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al
miglioramento della sicurezza nei porti» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2008, n. 261,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'UE serie L n. 129/6, del 29 aprile
2004), reca: «Miglioramento della sicurezza delle navi e
degli impianti portuali».
- Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, reca:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.

Servizi di sicurezza sussidiaria
1. Ai fini di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o societa' di gestione portuale, dalle societa' ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:
a) servizi di vigilanza dei beni di proprieta' o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;
b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;
d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;
e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;
f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);
g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta - navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. - ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;
h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza - bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. - ed eventuali situazioni di criticita';
i) controllo delle autorizzazioni - tesserini portuali, badge, titoli di viaggio - che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessita' di accedere a tali aree;
j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle societa' di gestione portuale, dalle societa' ferroviarie, dalle societa' dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Nell'ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o societa' di gestione portuale, le societa' ferroviarie e le societa' dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:
a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unita' cinofile;
b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;
c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti;
d) controllo dei veicoli all'imbarco;
e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.
3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialita' delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta'.
4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attivita' di polizia ferroviaria e della navigazione.
5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all'osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:
a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie;
b) nelle attivita' di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) nelle attivita' di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.



Nota all'art. 2:
- Per gli estremi del regolamento (CE) n. 725/2004 e del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 3.

Condizioni e modalita' per lo svolgimento
1. I servizi indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall'autorita' portuale, dagli enti o societa' di gestione dei servizi portuali, dalle societa' ferroviarie e dalle societa' concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate.
2. Le modalita' di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all'uopo impartite dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526.
3. Il prefetto, all'esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all'atto dell'approvazione delle modalita' di espletamento dei servizi, di cui al comma 2.
4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorita' di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti
collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 134. - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
- Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, reca:
«Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935,
n. 272.
- Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, reca:
«Disciplina degli Istituti di vigilanza privata» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
300.



 
Art. 4.

Requisiti degli organismi affidatari e del personale
1. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2 e' subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza.
2. In particolare, sono richiesti:
a) nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell'institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella societa' o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonche' di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della societa' o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale;
b) nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;
c) l'affidamento della responsabilita' dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilita' dei controlli di sicurezza;
d) l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3;
e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all'articolo 6;
f) la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalita' degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante.
3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attivita' di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall'articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall'allegato A) al presente decreto.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalita' indicate dall'articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all'articolo 5.
5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresi' comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«Allegato A
(Art. 5, comma 1)

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli
di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in
possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:
1.1. Requisiti professionali.
Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza
di attivita' similare e/o esperienza nel settore
aeroportuale e devono prevedere:
a) l'affidamento della responsabilita' dei controlli di
sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea
formazione professionale e giuridica documentata per poter
operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di
sicurezza;
b) l'assunzione di personale che deve possedere i
requisiti personali e professionali previsti nell'allegato
B;
c) il piano di formazione professionale del personale
deve essere conforme alla scheda “Programma di
formazione professionale del personale addetto alla
sicurezza”;
d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
e) un sistema di riqualificazione del personale;
f) un piano di controllo interno di qualita';
g) possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi
direttamente gestiti da societa' di gestione aeroportuale,
ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.
1.2. Requisiti finanziari.
Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un
piano finanziario che dia idonee garanzie per
l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in
concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai
suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni.
A tal fine devono dimostrare l'inesistenza di una
dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un
piano economico per almeno i primi due anni di attivita' e
idonea fidejussione.
1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria
sede sociale nel territorio nazionale e comunque
nell'ambito del territorio provinciale di competenza della
prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione e di cui
all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
1.4. Le imprese devono garantire la continuita' del
servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla
base della normativa vigente in materia di servizi pubblici
essenziali.
1.5. Capitale sociale.
La maggioranza del capitale sociale deve essere e
rimanere di proprieta' esclusiva di cittadini dell'Unione
europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre
essere esercitato da cittadini dell'Unione europea.
Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e'
pari ad almeno 50.000 euro.
1.6. Requisiti tecnici.
Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di
sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei
passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza
necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti
nell'allegato C “Parametri tecnici dei sistemi di
sicurezza”.
1.7. Le imprese devono essere assicurate,
proporzionalmente al rischio massimo dell'attivita' svolta,
in materia di responsabilita' civile in caso di incidenti
per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei
bagagli e delle merci.
1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti,
qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare
ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione,
devono richiedere tali interventi ai locali organi di
Polizia.
1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei
funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione
dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di
accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali
accertamenti.».
- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 133 e 134 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art.
3.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 138 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite
dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della liberta' personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi
ha riportato condanna per delitti contro la personalita'
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita',
e a chi non puo' provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della autorizzazione.».
«Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635, del Ministro dell'interno. Si
osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni
criminali di tipo mafioso, anche straniere):
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative
della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche' disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalita'
organizzata):
«Art. 4. - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono
acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le
concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui
valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
di cui all'allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni
richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie
verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4
siano di particolare complessita', il prefetto ne da'
comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le
informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale
caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del
subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.».
- Si riporta il testo dell'art. 257-quinquies del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635:
«Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della
sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4
dell'art. 257 e della permanenza dei requisiti di qualita'
e funzionalita' degli istituti, il prefetto si avvale degli
organismi di qualificazione e certificazione costituiti o
riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'art.
260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per
le finalita' di vigilanza di cui all'art. 249, quinto
comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento, per l'accertamento delle condizioni di
sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di
parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro
dell'interno, sentita la commissione di cui all'art.
260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le
attivita' di cui all'art. 134 della legge e,
particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione
alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per
veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile,
apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
od equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la
sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale,
determinati secondo quanto previsto dall'art. 86, comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».



 
Art. 5.

Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche
1. La funzionalita' delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali e' accertata, da una commissione, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, presieduta da un dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento e composta da cinque esperti, di cui due, per gli aspetti di specifico interesse, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le specifiche tecniche minime delle apparecchiature e procedure di test, si applica l'allegato C del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno.
2. L'accertamento non e' richiesto se si tratta di apparecchiature gia' verificate a norma dell'articolo 6 del regolamento indicato al comma 1.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'allegato C del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
il Ministro dell'interno, del 29 gennaio 1999, n. 85:

«Allegato C
(Art. 6)

SPECIFICHE TECNICHE MINIME
DELLE APPARECCHIATURE E PROCEDURE DI TEST

1. Rivelatori di metallo.
1.1. Definizione.
Per rivelatori di metallo si intendono apparecchiature
che usano un campo elettromagnetico per rivelare armi ed
altri oggetti metallici.
Si definiscono WTMD (walk-through metal detector) i
rivelatori di metallo a portale, per il controllo di
persone in movimento.
Si definiscono HHMD (hand-held metal detector) i
rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle
persone fermate ai punti di controllo.
1.2. Specifiche tecniche.
1.2.1. Prestazioni WTMD.
1.2.1.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di
rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non
magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque
siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente
dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e
dalla velocita' con cui attraversano lo stesso.
1.2.1.2. Le tipologie, le quantita' e le forme degli
oggetti che il WTMD deve rivelare nonche' la probabilita'
minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi
allarmi sono rese note dall'ENAC.
1.2.2. Requisiti essenziali WTMD.
1.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono
essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
sanita', sicurezza e compatibilita' elettromagnetica.
1.2.2.2. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro
allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese
note dall'ENAC.
1.2.2.3. L'apparecchiatura deve effettuare un'auto
diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve
richiedere alcuna conseguente regolazione da parte
dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di
guasto.
1.2.2.4. Le funzioni automatiche di auto diagnosi e
ricalibrazione non devono incidere sull'operativita'
dell'apparecchiatura.
1.2.2.5. L'apparecchiatura deve essere corredata da uno
strumento di test conforme ai requisiti resi noti
dall'ENAC.
1.2.2.6. L'apparecchiatura deve consentire una rapida
programmazione dei propri parametri, al fine di poter
operare secondo il livello di sicurezza stabilito. La
sensibilita' d'intercettazione dell'apparecchiatura deve
essere regolabile, per le finalita' e con le modalita' rese
note dall'ENAC.
1.2.2.7. L'apparecchiatura non deve manifestare
variazioni delle proprie prestazioni a causa di
fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati
alla linea di alimentazione, in presenza di interferenze
elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze del varco,
quando e' installata a breve distanza una apparecchiatura a
raggi X, in presenza di metal detector portatili o a
portale impiegati in prossimita' del varco, in presenza di
masse metalliche esterne in movimento presso la struttura;
inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di
masse metalliche statiche esterne, anche di grande
dimensione, senza mostrare alcuna variazione delle proprie
prestazioni.
1.2.2.8. L'apparecchiatura non deve produrre allarmi
causati da vibrazioni meccaniche.
1.2.2.9. L'apparecchiatura non deve alterare il
funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi
auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori, ecc.
1.2.2.10. L'apparecchiatura non deve provocare
interferenze con, apparecchiature elettriche, elettroniche
e supporti magnetici di informazioni.
1.2.2.11. L'apparecchiatura deve disporre di una
batteria tampone ad intervento automatico, per il
funzionamento in caso di interruzione dell'energia
elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata.
1.2.2.12. L'apparecchiatura deve disporre di funzioni di
misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei
metalli.
1.2.3. Prestazioni HHMD.
1.2.3.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di
rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non
magnetici.
1.2.3.2. Le tipologie, le quantita', le forme e la
distanza minima di rivelazione sono rese note dall'ENAC.
1.2.4. Requisiti essenziali HHMD.
1.2.4.1. L'apparecchiatura deve essere conforme alle
disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di
radio interferenze.
1.2.4.2. Le prestazioni dell'apparecchiatura devono
essere regolabili per le finalita' e con le modalita' resi
note dall'ENAC.
1.2.4.3. L'apparecchiatura non deve richiedere alcun
aggiustamento successivamente all'accensione.
1.2.4.4. L'apparecchiatura deve essere dotato di una
funzione di auto-calibrazione.
1.2.4.5. L'apparecchiatura non deve disporre di
regolatore di sensibilita' accessibile all'operatore.
1.2.4.6. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro
allarme sonoro e visivo.
1.2.4.7. L'apparecchiatura deve disporre di un
interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da
prevenire spengimenti accidentali.
1.2.4.8. L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle
aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra
di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e
l'operativita'.
Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai
telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili.
1.2.4.9. L'apparecchiatura non deve provocare
interferenze con le apparecchiature mediche, quali le
protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc.
1.2.4.10. L'apparecchiatura non deve provocare
interferenze con le apparecchiature elettriche,
elettroniche e supporti magnetici di informazioni.
1.2.4.11. L'apparecchiatura deve produrre un segnale
visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della
batteria di alimentazione prima che la sensibilita' di
rilevazione si modifichi.
Ulteriori requisiti degli WTMD e degli HHMD sono resi
noti dall'ENAC.
1.3. Rispondenza alle specifiche tecniche.
La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche
tecniche deve essere determinata attraverso test (T),
misurazioni (M) e/o esame documentale (D).
La capacita' di rivelazione (espressa come P.O.D. -
Probability of Detection) e la probabilita' di falsi
allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm) deve essere
accertata, secondo le modalita' rese note dall'ENAC,
attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame
della documentazione concernente sperimentazioni o
certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel
rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile,
in relazione alle differenti prestazioni di diversi
apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel
riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
2. Apparecchiature radiogene.
2.1. Definizione.
Si definiscono apparecchiature radiogene gli strumenti
di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a
raggi X e forniscono all'operatore una immagine da
interpretare.
2.2. Specifiche tecniche.
2.2.1. Prestazioni.
Le seguenti prestazioni devono essere garantite da
qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica
utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su
aeromobili.
2.2.1.1. Risoluzione del singolo filo metallico (single
wire resolution - SWR) Definisce la capacita'
dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro
ridotto.
Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo
visibile non inferiore ad [A].
2.2.1.2. Penetrazione utile (useful penetration - UP)
Definisce il livello di dettaglio che deve essere
visualizzato sotto un determinato spessore di materiale
noto.
Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo
visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di
alluminio pari a [C].
2.2.1.3. Risoluzione spaziale (spatial resolution - SR)
Definisce la capacita' dell'apparecchiatura di discriminare
e visualizzare oggetti molto ravvicinati.
Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di
griglie visibili non inferiore a [D].
2.2.1.4. Penetrazione semplice (simple penetration - SP)
Definisce sia lo spessore del metallo che l'apparecchiatura
e' in grado di penetrare sia la capacita' di visualizzare
fogli metallici molto sottili.
Verifica della capacita' di differenziare spessori
metallici sottili attraverso il TEST 4 a - spessore della
lamina visibile non superiore ad [E].
Verifica della capacita' di visualizzare oggetti dietro
elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b -
spessore della lastra di acciaio dietro cui e' visibile la
sagoma di piombo non inferiore a [F].
2.2.1.5. Discriminazione dei materiali (Material
Discrimination - MD) Definisce la capacita' di discriminare
materiali con differente peso atomico medio, consentendo in
particolare di distinguere tra materiale organico ed
inorganico.
Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale
e dello zucchero con differenti colorazioni.
I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti
dall'ENAC.
2.2.2. Requisiti essenziali.
2.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono
essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
sanita' e di sicurezza.
2.2.2.2. L'apparecchiatura deve visualizzare un'immagine
completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel.
2.2.2.3. L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve
essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi.
2.2.2.4. L'operatore deve avere la possibilita' di
arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso
di marcia.
2.2.2.5. L'apparecchiatura deve essere pienamente
funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione.
2.2.2.6. Al riavviarsi del nastro dopo una sosta,
l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa
dell'ultimo oggetto esaminato.
2.2.2.7. Le funzioni selezionate devono attivarsi entro
1/2 secondo.
2.2.2.8. L'immagine deve essere visualizzata senza
tremolii.
2.2.2.9. L'apparecchiatura deve essere di concezione
modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti.
2.2.2.10. Le componenti vitali dell'apparecchiatura non
devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul
nastro.
2.2.2.11. L'apparecchiatura deve effettuare una
autodiagnosi all'accensione.
2.2.2.12. L'apparecchiatura deve lasciar passare
liberamente bagagli muniti di cinghie.
2.2.2.13. L'apparecchiatura deve avere la capacita' di
trasferire i dati sia in locale che in rete.
2.2.2.14. La versione del software deve essere
visualizzata all'avvio.
2.2.2.15. L'apparecchiatura deve indicare visivamente i
materiali che non puo' penetrare.
2.2.2.16. Ogni funzione selezionata deve annullarsi
automaticamente quando un oggetto successivo viene
esaminato.
2.2.2.17. Il sistema deve poter recuperare almeno
l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
2.3. Rispondenza alle prestazioni.
2.3.1. Strumento di test standard (Standard Test Piece
STP).
Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al
punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento
di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche
riportate di seguito.
2.3.1.1. TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico
(Single wire resolution - SWR) Per consentire tale
valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato
non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano
comprese fra 24 AWG (0,51 mm) e 36 AWG (0,13 mm), con
valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono
essere disposti in forma sinusoidale.
2.3.1.2. TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration -
UP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una
lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81 mm,
10,94 mm e 14,06 mm, dietro la quale sono disposti dei fili
di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di
diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1
che precede.
2.3.1.3. TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution
- SR) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere
tre coppie di griglie con passo di 1,00 mm, 1,50 mm e 2,00
mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte
perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter
verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale.
2.3.1.4. TEST 4a Penetrazione semplice -
differenziazione di spessori metallici sottili (Simple
penetration - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP
deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05 mm,
0,10 mm e 0,15 mm.
TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di
spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) Per
consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra
di acciaio di spessore compreso fra 14,00 mm e 30,00 mm,
con gradini di 2,00 mm, dietro cui e' posta una sagoma di
piombo.
2.3.1.5. TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material
discrimination - MD) Per consentire tale valutazione, lo
STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e
zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti.
2.3.2. Modalita' di esecuzione dei TEST.
Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP puo'
essere posizionato in qualsiasi punto del nastro
trasportatore e puo' essere sottoposto a piu' passaggi; per
le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni
disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei
contorni, ecc.).
2.3.2.1. TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico
(Single wire resolution - SWR) L'operatore deve poter
vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non
inferiore ad [A] montato su plexiglas.
2.3.2.2. TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration -
UP) L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato
non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su
plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C].
2.3.2.3. TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution
- SR) L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di
passo [D] ricavate nel foglio di rame.
2.3.2.4. TEST 4a Penetrazione semplice -
differenziazione di spessori metallici sottili (Simple
penetration - SP) L'operatore deve poter distinguere la
lamina di acciaio di spessore [E].
2.3.2.5. TEST 4b Penetrazione semplice -
differenziazione di spessori metallici spessi (Simple
penetration - SP) L'operatore deve poter vedere la sagoma
di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio.
2.3.2.6. TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material
discrimination - MD) L'operatore deve poter distinguere lo
zucchero dal sale attraverso una differenziazione
cromatica.
I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di
cui al paragrafo 2.2.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel
rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile,
in relazione alle differenti prestazioni di diversi
apparecchi di uno stesso modello, alla differente
sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le
caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel
riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
3. Rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni
esplodenti.
3.1. Definizioni.
Per rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni
esplodenti si intendono apparecchiature in grado di
rivelare e segnalare mediante allarme automatico la
presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un
ordigno esplodente.
Si definiscono EDS - Esplosive Detection System i
rivelatori automatici di materiale esplosivo.
Si definiscono EDDS - Esplosive Device Detection System,
i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di
rivelare uno o piu' elementi degli stessi.
3.2. Specifiche tecniche.
3.2.1. Prestazioni.
3.2.1.1. La rivelazione deve essere indipendente dal
materiale con cui il bagaglio e' fabbricato nonche' dalla
forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o
di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno
esplodente. La presenza di contromisure in grado di
impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme.
3.2.1.3. Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS
vengano utilizzati in modalita' indicativa (che prevede
l'intervento di un operatore), la qualita' dell'immagine
che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti
dall'ENAC.
3.2.2. Prestazioni per EDS.
Le tipologie, le quantita' e le forme dei materiali
esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonche' la capacita'
minima di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia
di materiale esplosivo) e la probabilita' massima di falsi
allarmi, sono rese note dall'ENAC.
3.2.3. Prestazioni per EDDS.
3.2.3.1. Le tipologie degli elementi di ordigni
esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonche' la capacita'
minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi
allarmi sono resi noti dall'ENAC.
3.2.3.2. Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di
rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle
espresse al punto 3.2.2.
3.2.4. Requisiti essenziali.
3.2.4.1. Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme
alle vigenti disposizioni in materia di sanita' e di
sicurezza.
3.2.4.2. L'apparecchiatura deve essere di concezione
modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.
3.2.4.3. Le componenti vitali dell'apparecchiatura non
devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul
nastro.
3.2.4.4. L'apparecchiatura deve effettuare una
autodiagnosi all'accensione.
3.2.4.5. L'apparecchiatura deve lasciar passare
liberamente bagagli muniti di cinghie.
3.2.4.6. L'apparecchiatura deve avere la capacita' di
trasferire i dati sia in locale che in rete.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
3.2.5. Rispondenza alle prestazioni.
3.2.5.1. Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS
vengano utilizzati in modalita' indicativa, le prestazioni
concernenti la qualita' dell'immagine vengono accertate con
le modalita' rese note dall'ENAC.
3.2.5.2. La capacita' di rivelazione (espressa come
P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilita' di
falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm), in
relazione alle diverse tipologie e quantita' di materiali
esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve
essere accertata, secondo le modalita' rese note dall'ENAC,
attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame
della documentazione concernente sperimentazioni o
certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel
rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile,
in relazione alle differenti prestazioni di diversi
apparecchi di uno stesso modello, alla differente
sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le
caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel
riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
4. Rivelatori di tracce di esplosivi.
4.1. Definizione.
Per rivelatori di tracce di esplosivi (ETDS - Explosive
Trace Detection System) si intendono apparecchiature in
grado di rilevare particelle e/o vapori di esplosivo.
4.2. Specifiche tecniche.
4.2.1. Prestazioni.
4.2.1.1. L'apparecchiatura deve essere in grado di
rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto
dall'ENAC.
4.2.2. Requisiti essenziali.
4.2.2.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono
essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
sanita' e sicurezza.
4.2.2.2. L'apparecchiatura deve effettuare
un'autodiagnosi all'accensione.
4.2.2.3. L'apparecchiatura deve essere di concezione
modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.
4.2.2.4. L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro
allarme sonoro e visivo.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel
rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile,
in relazione alle differenti prestazioni di diversi
apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel
riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
5. Camere di simulazione.
5.1. Definizione.
Per camere di simulazione si intendono apparecchiature
in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni
fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari.
5.2. Specifiche tecniche.
5.2.1. Prestazioni.
5.2.1.1. Le camere di simulazione devono provocare
l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici
radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo le
indicazioni rese note dall'ENAC.
5.2.2. Requisiti essenziali.
5.2.2.1. Deve essere potenziabile in funzione degli
sviluppi tecnologici.
5.2.2.2. Tutte le parti dell'apparecchiatura devono
essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di
sanita' e sicurezza.
5.2.2.3. Deve consentire l'esecuzione automatica delle
procedure di simulazione.
5.2.2.4. L'apparecchiatura deve essere dotato di un
controllo video a circuito chiuso.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
6. Altre tipologie di apparecchiature.
Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature
destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale
verranno rese note dall'ENAC.».



 
Art. 6.

Addestramento del personale
1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e' commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.
 
Art. 7.

Vigilanza, ispezioni e controlli
1. Oltre a quanto previsto dai regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.
2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all'articolo 3 e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.



Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 26 settembre
1935, n. 1952 e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, si vedano le note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773:
«Art. 10. - Le autorizzazioni di polizia possono essere
revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso
della persona autorizzata.».



 
Art. 8.

Disposizioni finali
1. All'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto alle Amministrazioni interessate, le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2009

Il Ministro : Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 237
 
Allegato A

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA

1. Il personale addetto ad attivita' di sicurezza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.1. Requisiti personali.
1.1.1. Requisiti fisici.
Quelli richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi, attestati dalla prescritta certificazione sanitaria.
1.1.2. Requisiti culturali:
a) conoscenza di almeno una lingua straniera, di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua straniera e' considerata titolo preferenziale.
1.1.3. Requisiti giuridici:
a) qualifica di guardia particolare giurata ex articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta sulla base dei requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
b) curriculum vitae corredato di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);
1.1.4. Requisiti psico-attitudinali:
a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area vigilata.
1.2. Requisiti addestrativi.
I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 6 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.
Gli addetti alla sicurezza devono essere addestrati tra l'altro per:
a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);
d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;
e) conoscere le tecniche di verifica manuale dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili.
1.3. Modalita' di selezione.
I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento:
del grado di conoscenza della lingua straniera;
della capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
dell'attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.
1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualita' giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto uno specifico addestramento documentato.
 
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