Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 ottobre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Stefan Georg Ruf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia delle professioni di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento; Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Vista l'istanza del 27 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Georg Ruf nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 11 aprile 1984 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico; Vista la medesima istanza del 27 maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Georg Ruf ha, altresi', chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Chirurg» conseguito in data 1 aprile 1992 presso il Bayerische Landesärztekammer e di «Facharzt für Plastische Chirurgie» conseguito il 7 marzo 2001 presso il Bayerische Landesärztekammer al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva»; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessato; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche prüfung» conseguito in data 11 aprile 1984 presso il Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania dal sig. Stefan Georg Ruf nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. |
| Art. 2.
Il sig. Stefan Georg Ruf e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione. |
| Art. 3.
Il titolo di «Chirurg» conseguito in data 1 aprile 1992 presso il Bayerische Landesärztekammer e di «Facharzt für Plastische Chirurgie» conseguito il 7 marzo 2001 presso il Bayerische Landesärztekammer dal sig. Stefan Georg Ruf, nato a Nürnberg (Germania) il giorno 5 dicembre 1957, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva». |
| Art. 4.
Il sig. Stefan Georg Ruf, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, e' autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «chirurgia generale» e di medico specialista in «chirurgia plastica e ricostruttiva» previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2009 Il direttore generale: Leonardi |
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