Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2009 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); »; b) la lettera n) e' soppressa; c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonche'»; d) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309. - La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 agosto 2006, n. L 214. - La legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa; c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia; e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea; i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea; l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e all'art. 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto; c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a); d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare; i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12, un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; n) (soppressa); o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a nonne internazionali equivalenti; q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra' una certa durata; r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'art. 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita' previste nel presente decreto; u) "titolare effettivo": la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di entita' giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entita', ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; z) "UIF": l'Unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.».
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| Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»; b) al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'art. 6, comma 5. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita': a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardi di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.».
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| Art. 3.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»; c) al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1. Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. 3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa ai sensi del comma 5. 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. 6. La UIF svolge le seguenti attivita': a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'art. 40; e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41. 7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attivita': a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. 7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
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| Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia). - 1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle autorita' di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'art. 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di Polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'autorita' di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'autorita' di vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice 9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.».
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| Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»; b) al comma 2, la lettera d) e' soppressa; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le Societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le Societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le Societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.a. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB; d) (soppressa). 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.».
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| Art. 6.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»; b) al comma 1, lettera b), le parole: «attivita' in materia di contabilita' e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»; c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Professionisti). - 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.».
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| Art. 7.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Altri soggetti). - 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.».
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| Art. 8.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»; b) al comma 2 la parola: «collegate» e' sostituita dalla seguente: «frazionate».
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono un tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. 3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.».
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| Art. 9.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»; b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili). - 1. I professionisti di cui all'art. 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.».
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| Art. 10.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti). - 1. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.».
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| Art. 11.
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.». |
| Art. 12.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l . All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»; b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente: «2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»; c) al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 23 (Obbligo di astensione). - 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. 2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. 3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 41». 4. I soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'art. 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento.».
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| Art. 13.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»; b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»; c) al comma 4: 1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»; 2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»; 3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 24 (Attivita' di gioco). - 1. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro. 2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2010 adottano le modalita' idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1. 3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di cui al successivo art. 39 le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati. 4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione dei giochi indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e-bis) procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1000 euro e consentono operazioni ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati; d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'art. 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'art. 53. 6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.».
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| Art. 14.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»; b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 25, del citato dcreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Obblighi semplificati). - 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli i cui alla lettera c) dell'art. 15, comma 1, alla lettera d) dell'art. 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'art. 17, comma 1, se il cliente e': a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2, lettere b) e c); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente. 3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi. 5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. 6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006; e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui all'art. 26.
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| Art. 15.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualita'» sono soppresse; b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»; c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 28, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 28 (Obblighi rafforzati). - 1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5. 2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito indicate: a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia gia' identificato in relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni esistenti siano aggiornate; b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono; c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. 4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono: a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza cui e' soggetto; b) valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente e' soggetto; c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi; e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi. 5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo. 7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.».
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| Art. 16.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»; b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»; c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 30 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona: a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. 3-bis). L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto. 4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'. 7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.».
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| Art. 17.
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e del comma 2, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 31 (Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica). - 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'art. 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e' stato presentato. 2. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente e' stato presentato.».
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| Art. 18.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 32, comma l, lettera b), del decreto legislativo, la parola: «siano» e' sostituita dalla seguente: «sono» e la parola: «imponga» e' sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva».
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 32, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 32 (Requisiti obbligatori per i soggetti terzi). - 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti: a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva sono soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva.».
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| Art. 19.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 34 (Obblighi dei terzi). - 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' stato presentato le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' stato presentato. 3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.».
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| Art. 20.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma l, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»; c) al comma 2, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»; d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»; e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»; f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 36, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 36 (Obblighi di registrazione). - 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorita' competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, e del titolare effettivo conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalita' indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. 2-bis. Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 15, comma 4. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. 4. Per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. 5. Per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attivita' sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa. 6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.».
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| Art. 21.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'.»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 (Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). - 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, i professionisti indicati nell'art. 12 e i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2. 1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'art. 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'. 2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. 5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. 6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni. 6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.».
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| Art. 22.
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo le parole: «le lettere a), b), c), d)» e' inserita la seguente: «, e-bis)»; b) al comma 1, dopo le parole: «lettera d) e» sono inserite le seguenti: «dalla lettera e-bis) alla».
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 39, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 39 (Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e-bis ed f). - 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e dalla lettera e-bis alla lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. 2. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. 3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'art. 38. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'art. 24. 5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.».
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| Art. 23.
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».
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| Art. 24.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). - 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'art. 11 e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia; b) per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili indicati all'art. 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'art. 14 con decreto del Ministro dell'interno. 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operativita', o possa ostacolare le indagini. 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.».
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| Art. 25.
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»; b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»; c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»; d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»; e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Tutela della riservatezza). - 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata secondo le seguenti modalita': a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni.».
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| Art. 26.
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva»; b) al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva».
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 46 (Divieto di comunicazione). - 1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto. 2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'art. 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. 3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che e' in corso o puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva. 5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto. 6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu' soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente. 8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, e' vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.».
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| Art. 27.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita'».
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo 21 novembe 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 47 (Analisi della segnalazione). - La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'art. 9, comma 10, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere; b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa; d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata.».
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| Art. 28.
Modiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni). - 1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2. 2. Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. 4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'art. 46, commi 1 e 3.».
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| Art. 29.
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»; b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alle soglie che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice. 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di procedura penale. 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500 euro. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro trenta giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c). 16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). 17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile. 18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25, comma 6, lettera d). 19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.».
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| Art. 30.
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano» sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,»; b) al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle seguenti: «autorita' di vigilanza di settore.».
Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Organi di controllo). - 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute. 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorita' di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.».
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| Art. 31.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d),» sono inserite le seguenti: «dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»; b) al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c),».
Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53 (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'art. 11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e d), dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'art. 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1, svolgono l'attivita' ivi prevista sui professionisti indicati nell'art. 12, comma 1, lettera a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e concordano le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti.».
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| Art. 32.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 54 (Formazione del personale). - 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.».
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| Art. 33.
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). 2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF.».
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| Art. 34.
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e' inserto il seguente: «1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.».
Note all'art. 34: - Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 1-bis) La violazione della prescrizione di cui all'art. 28, comma 6, e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro. 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalita' di registrazione di cui all'art. 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».
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| Art. 35.
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.» .
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato del presente decreto, cosi' recita: «Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera p). 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'art. 49. 8. All'art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) antiriciclaggio». 9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'art. 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi previsti. 9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.».
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| Art. 36.
Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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