Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 149
Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta';
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica;
b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/62/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
21 giugno 2008, n. L 162.
- Si riporta il testo dell'art. 1, e dell'allegato A
della legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata nella Gazzetta.
Ufficiale. 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui
agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui
una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all'immissione sul mercato di biocidi;
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di societa' per
azioni;
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile;
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta'
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta';
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
B-agoniste nelle produzioni animali.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis della legge 25
novembre 1971, n. 1096 recante: "Disciplina dell'attivita'
sementiera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22
dicembre 1971, n. 322, come modificato dal presente
decreto:
«Art.19-bis. - 1.-5. (Abrogati).
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
'varieta' da conservazione' iscritte nel registro di cui al
comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o
che provvedano al loro recupero e mantenimento, e'
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita' di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti
nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
diritto.
7. (Abrogato).
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
articolo le varieta' geneticamente modificate, come
definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente« Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina
della produzione e del commercio delle sementi» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 recante:
Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica
delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi. e' pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale 11 settembre 2007, n. 211.
- Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 2 Compiti. - (Omissis).
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 25 novembre 1971, n.
1096, si vedano le note citate alle premesse.



 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
d) sementi: sementi e tuberi-seme di patata.
 
Art. 3.

Varieta' da conservazione

1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole come: «varieta' da conservazione».
 
Art. 4.

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammesse in quanto varieta' da conservazione un ecotipo o una varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in questione, o
b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie.
3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.



Nota all'art. 4:
- La direttiva 2003/90/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2003, n. L 254.



 
Art. 5.

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:
a) descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione;
b) risultati di esami non ufficiali;
c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione;
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.
 
Art. 6.

Inammissibilita' di varieta' da conservazione

1. Una varieta' da conservazione non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se:
a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricole, ma non come varieta' da conservazione, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis, quinto comma
,del citato decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065:
«Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel
decreto di cancellazione puo' stabilirsi un periodo
transitorio per la certificazione, il controllo
(limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di
patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del
terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.».
- Il regolamento 2100/94/CE e' pubblicato nella G.U.C.E.
1° settembre 1994, n. L 227.



 
Art. 7.

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.
2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.



Nota all'art. 7:
- Il regolamento n. 930/2000/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 maggio 2000, n. L 108.



 
Art. 8.

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.
2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione e' stabilita di comune accordo.
3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione (UE).
 
Art. 9.

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.
 
Art. 10.

Certificazione

1. In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.
3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.
4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate seconda riproduzione stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.
5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, allegato VI, punto IV, lettera A), capoverso 5, relativamente al calibro.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 25 novembre
1971, n. 1096, e' il seguente:
«Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di
commercializzazione i prodotti sementieri di cui
all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in
involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio
comporti il deterioramento del sistema di chiusura e
l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed
all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari
di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali
sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto
dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.
3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la
commercializzazione ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10:
a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla
media ponderale delle percentuali minime determinate per
ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione
della presente legge;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli
componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati
dal regolamento di esecuzione della presente legge.
4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati
assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi
deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita
etichetta.
5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni
non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione
della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia
consentito apporre indicazioni relative alle
caratteristiche varietali ed agronomiche nonche'
all'impiego del prodotto.
6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le
indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli
involucri con scrittura indelebile.
7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di
cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi
trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le
prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente
leggibili attraverso l'imballaggio.
8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificata le indicazioni riportate sui
cartellini o etichette e su ogni documento che li
accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e'
stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai
miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito
da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o
etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti
sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di
varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa
esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti
all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente
modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata
la percentuale di sementi derivanti da varieta'
geneticamente modificate eccetto che per le frazioni
inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque,
obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da
varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1
per cento».
9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal
presente articolo nelle confezioni dei prodotti non
destinati alla moltiplicazione o comunque non
classificabili, a norma della presente legge, tra i
prodotti sementieri.
10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni
specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione,
ai fini dell'applicazione della presente legge.
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con proprio decreto, determina, in conformita' alle
disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario
apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un
cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da
riportare nel cartellino stesso. ».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e al decreto
legislativo 2 agosto 2007 n. 150, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'allegato VI, punto IV, lettera A),
capoverso 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' il seguente:

«ALLEGATO VI (1)

Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

(Omissis).

IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate
Specie Categoria
Solanum tuberosum L.
di base /S
/SE
/E
e certificate /A
/B
1. Tolleranza per impurita', difetti e malattie di
tuberi-seme di patate:
a) presenza di terra e di corpi estranei: 2 % del peso;
b) marciume secco e marciume umido, purche' non siano
causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium
sepedonicum o Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum: 1 %
del peso;
c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con
ammaccature o spaccature): 3 % del peso;
d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie
superiore a un terzo: 5 % del peso.
Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6 % del
peso.
2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera
rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium
sepedonicum, Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum e
Synchytrium endobioticum.
3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la
facolta' germinativa.
4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e
puliti, i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate possono essere
commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale
da non passare attraverso una maglia quadra di 25 ×
25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare
attraverso una maglia quadrata di 35 × 35 mm, i
limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in
multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di
una partita deve essere tale che la differenza di
dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i
25 mm.
Una partita non deve contenere piu' del 3 per cento in
peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo,
ne' piu' del 3 per cento in peso di tuberi con calibro
superiore a quello massimo indicato.».



 
Art. 11.

Regione di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.
 
Art. 12.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, sono soggette a vigilanza ufficiale ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.
2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 150 e al decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 13.

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:
a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 11;
b) sono commercializzate nella loro zona di origine.
2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 14 e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 11, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.
 
Art. 14.

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varieta' da conservazione, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ha qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.
2. La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ha il valore massimo viene rapportato a tale superficie.
 
Art. 15.

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione, comunicano, all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.
2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 14, l'Ente nazionale delle sementi elette, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.
 
Art. 16.

Controllo delle colture di sementi

1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione alle disposizioni del presente decreto, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'.
 
Art. 17.

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varieta' da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
 
Art. 18.

Etichettatura

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme CE»;
b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;
c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno;
d) la specie;
e) la denominazione della varieta' da conservazione;
f) l'indicazione «varieta' da conservazione»;
g) la zona di origine;
h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;
i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.
 
Art. 19.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' da conservazione e mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale.
2. L'Ente nazionale delle sementi elette vigila altresi' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 18.
 
Art. 20.

Notifiche

1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione.
2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
 
Art. 21.

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo
delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1.
 
Art. 22.

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate disposizioni applicative per stabilire le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione.
 
Art. 23.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.



Nota all'art. 23:
- Si riporta il quinto comma, dell'art. 117, della
Costituzione:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».



 
Art. 24.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le poliche
europee
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Nota all'art. 25:
- Per il testo vigente dell'art. 19-bis, della legge 25
novembre 1971, n. 1096 si vedano le note alle premesse.



 
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