Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2009
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise, quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
della ex direzione generale
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257 del 15 luglio 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Molise»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2006, con il quale l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise e' stata incaricata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 15 ottobre 2006;
Considerato che non e' ancora pervenuta la segnalazione da parte della Regione Molise sulla conferma dell'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Molise» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 luglio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:
Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise con sede in Campobasso, Via Giambattista Vico n. 4, con decreto 10 luglio 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1257 del 15 luglio 2003, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Agenzia regionale stessa oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
 
Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 luglio 2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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