Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 14 ottobre 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Roberti Chiara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Roberti Chiara, nata il 23 giugno 1978 ad Alessandria (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui e' iscritta dal marzo 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Pavia nell'ottobre 2004, omologato in Spagna nel settembre 2007; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Roberti Chiara, nata il 23 giugno 1978 ad Alessandria (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». |
| Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 ottobre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta del candidato, tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potra' accedere all' esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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