Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 agosto 2009
Composizione e modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, relativi, tra l'altro, all'istituzione e ai compiti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Visto il decreto 3 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il funzionamento del nucleo di valutazione;
Visto l'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che assegna al nucleo ulteriori funzioni in materia di bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promulgato a norma dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Considerato che il comma 3, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di cui sopra, per i quali definisce i necessari requisiti professionali e individua criteri di incompatibilita';
Considerato, altresi', che il comma 4, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'art. 3 dello stesso regolamento, le modalita' organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del nucleo, nonche' la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2006 di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale che, ai fini della riduzione della spesa complessiva per organi collegiali prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ne ha ridotto il numero dei componenti;
Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali operanti presso le medesime amministrazioni e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 e che a tal fine le amministrazioni adottano con immediatezza le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa;
Ritenuto, pertanto, in considerazione anche della flessibilita' della composizione numerica dell'organo prevista dalla normativa, di dover provvedere con immediatezza a ridurne il numero dei componenti, in misura tale da determinare sia le necessarie economie di gestione che consentano il rispetto dei nuovi limiti di spesa previsti dall'art. 61, del decreto-legge n. 112 citato, sia una migliore funzionalita' e snellezza operativa dell'organismo;
Considerato che tale rimodulazione del numero dei componenti il nucleo comporta di dover procedere alla ricostituzione dello stesso;
Visto il decreto 3 agosto 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Visto, da ultimo, il proprio decreto del 30 luglio 2008 di nomina del Presidente del nucleo;
Decreta:
Art. 1.
1. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale e' composto da dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonche' dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istat.
2. Il Presidente del nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sono nominati fino a scadenza dell'organo, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, il nucleo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dell'organismo e la conseguente eventuale proroga della sua durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La proroga, ove concessa, non potra' in ogni caso eccedere i due anni, cosi' come disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.
5. In caso di proroga, alla scadenza dell'organo i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.
6. Ai componenti del nucleo si applica il regime di incompatibilita' previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107.
7. In caso di incompatibilita', il componente del nucleo decade dalla carica.
8. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' al Presidente del nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.
 
Art. 2.
1. Il Presidente del nucleo formula l'indirizzo delle attivita', che possono essere ripartite, ove necessario, tra i diversi componenti, che predisporranno, in modo singolo o in gruppo, le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale. Provvede altresi' ad organizzare le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti al «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attivita' di cui all'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali.
Il Presidente, inoltre:
a) convoca e presiede le riunioni del nucleo;
b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
c) adotta le delibere assunte dal nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operativita' del complesso della struttura, nonche' quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107;
d) vigila sull'attuazione di dette delibere;
e) dispone, ove necessario, l'audizione dei Presidenti e dei Direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) assicura ogni opportuna attivita' di interazione con il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero, anche ai fini di una ottimizzazione delle funzioni di supporto e della collaborazione tra nucleo e direzione generale.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario, dal Presidente stesso, nella seduta d'insediamento del nucleo.
4. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.
 
Art. 3.
1. Il nucleo e' convocato dal Presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di sette giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e' trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti, presso la struttura di supporto.
3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, puo' essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti.
4. Il Presidente ha facolta' di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicita' dei lavori.
5. Per la validita' delle riunioni del nucleo e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
7. Delle riunioni del nucleo e' redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto, o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale e' possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale e' approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.
 
Art. 4.
1. Il nucleo si avvale di una struttura di supporto costituita fino ad un massimo di 7 unita' di personale in servizio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Le unita' di personale di cui al comma 1, appartenenti alle aree funzionali II e III, sono individuate in base alle competenze possedute in campo giuridico, economico, statistico, demografico e attuariale, nonche' in materia informatica, amministrativa e contabile.
3. Al coordinamento del personale della struttura di supporto e' preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali.
4. Per particolari esigenze del nucleo possono essere individuate forme di collaborazione con le unita' di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa e dei tetti di spesa vigenti in materia, il nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne, per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le proprie competenze istituzionali, come previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e nel rispetto dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il Presidente provvede alla regolarizzazione degli incarichi.
 
Art. 5.
1. Il compenso annuo lordo spettante al Presidente del nucleo e' fissato in euro 13.700,00; per i restanti dieci componenti individuati all'art. 1, e' prevista l'erogazione di un gettone di presenza pari a euro 250,00 per ciascuna seduta.
2. Al Presidente ed ai componenti del nucleo compete il rimborso per spese di missione equiparato a quello dei dirigenti di prima fascia dello Stato, nel rispetto dei principi ricavabili dal comma 2, dell'art. 68, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.
3. Gli oneri del presente provvedimento graveranno sul capitolo 4293 «Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale» del CDR 2 Politiche previdenziali, Missione 25 - Programma 25.2, Macroaggregato 2.1.1. «Funzionamento» - dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2009 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 6.
1. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, tutti i compiti gia' attribuiti alla commissione di verifica e monitoraggio per il casellario degli attivi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2005, sono trasferiti al nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il quale sovrintende all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto.
2. Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il casellario centrale dei trattamenti pensionistici forniscono al nucleo rapporti periodici sullo stato di aggiornamento e correntezza dei dati, sulla attuazione delle disposizioni legislative che ne fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle procedure di integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
 
Art. 7.
1. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni e i dati richiesti dal nucleo per l'assolvimento dei propri compiti. A tal fine gli enti, su richiesta del Presidente del nucleo, tramite i dirigenti preposti, collaboreranno all'elaborazione dei rapporti e delle analisi inerenti i compiti istituzionali del nucleo stesso.
2. In caso di omissione o carenza delle comunicazioni richieste, il Presidente del nucleo informa il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 44
 
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