Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 6 agosto 2009
Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nella citta' dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la nota 14 maggio 2009 protocollo n. 5645 /19.04.13/11.1 con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha trasmesso alla segreteria della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, schema di decreto ministeriale recante criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nella citta' dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Vista la nota 5 giugno 2009 protocollo n. 6732/ S. 01.01.01/1.1 con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha trasmesso alla segreteria della Conferenza unificata nuovo schema del decreto di che trattasi recante modifiche conformi alle proposte formulate nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la segreteria della Conferenza il giorno 4 giugno 2009;
Atteso il tempo trascorso e constatate la necessita' e l'urgenza di provvedere in materia;
Decreta:

Art. 1.

Ingresso gratuito alle manifestazioni di spettacolo dal vivo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 ai fini dell' assegnazione e della corresponsione del contributo a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella citta' dell'Aquila e provincia, si tiene conto anche delle rappresentazioni ad ingresso gratuito realizzate dagli organismi predetti nella citta' dell'Aquila e provincia. La previsione si applica anche a favore degli organismi dello spettacolo dal vivo che effettuano rappresentazioni nel medesimo territorio nonche' nei comuni abruzzesi che ospitano cittadini sfollati dall'Aquila e provincia.
 
Art. 2.

Erogazione del contributo e controlli. Requisiti e condizioni
dell'attivita'
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentito il parere delle competenti commissioni consultive, puo' prendere in considerazione solamente la parte dei costi ammissibili dell' attivita' realizzabile dagli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella citta' dell'Aquila e provincia, concedendo la facolta' di ridurre i costi dell'attivita' in ragione delle difficolta' operative rappresentate dai medesimi, e di ridurre l'attivita' anche oltre i minimi previsti per ogni singolo settore. Per gli organismi individuati nel presente comma sono altresi' conseguentemente ridotti, o sospesi ove occorra, i requisiti e le condizioni previsti dalle disposizioni dei singoli settori.
2. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, all'atto della liquidazione a saldo del contributo concesso a favore degli organismi individuati nel precedente comma, in caso di contrazione dell' attivita' sovvenzionata, applica per la determinazione del contributo medesimo un margine di tolleranza anche maggiore di quello previsto dai decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007, in ragione delle difficolta' operative incontrate.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con priorita' agli organismi aventi sede legale nella citta' dell'Aquila.
 
Art. 3.

Anticipazioni
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo puo' disporre la liquidazione, a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella citta' dell'Aquila e provincia, di anticipazioni fino all'ottanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente sui contributi ancora da assegnarsi ai medesimi soggetti, che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dei decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
 
Art. 4.

Disposizioni finali
1. La disposizione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, si applica a decorrere dal 2012.
 
Art. 5.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 agosto 2009

Il Ministro: Bondi

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 400
 
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