Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda sopra citata; Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SFORZATO DI VALTELLINA» Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,0 tonnellate per ettaro. Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessata ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio. Art. 5. «Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.». Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati con decreto ministeriale 26 giugno 1998 e decreto ministeriale 19 marzo 2003. La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato repressione frodi competente per il territorio. La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra. In nessun caso la pigiatura delle uve potra' essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta. Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa). La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potra' essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40 hl) par il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina». Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 hl/ha). Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» puo' essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato; odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio; sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 27,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Art. 8. Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino. Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella sola lingua italiana. Art. 9. Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica ed organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. |
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