IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle Regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «v. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; piogge alluvionali del 22 ottobre 2008 nella provincia di Cagliari; piogge persistenti dal 22 ottobre 2008 al 28 novembre 2008 nella provincia di Ogliastra; piogge alluvionali del 4 novembre 2008 nella provincia di Olbia - Tempio; piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008 nelle province di Cagliari, Medio Campidano; piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 29 novembre 2008 nella provincia di Oristano; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Cagliari: piogge alluvionali del 22 ottobre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Dolianova, Elmas, Monserrato, Pula, Sarroch, Selargius, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villa San Pietro; piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Escalaplano, Gergei, Gesico, Guasila, Mandas, Monastir, Nurallao, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, San Sperate, Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, Villasor. Medio Campidano: piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 28 novembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Barumini, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca; Ogliastra: piogge persistenti dal 22 ottobre 2008 al 28 novembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili. Olbia-Tempio: piogge alluvionali del 4 novembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Olbia, San Teodoro; Oristano: piogge persistenti dal 4 novembre 2008 al 29 novembre 2008; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Genoni, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogorella, Mogoro, Nureci, Ruinas, Zeddiani. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2009 Il Ministro : Zaia |