Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 settembre 2009
Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, modello «TH05», prodotta dalla societa' «Vezzani S.p.a.», in Montecavolo di Quattro Castella.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
Vista la richiesta in data 1° agosto 2008 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Vezzani S.p.A. con sede in via M. Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia);
Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;
Visto il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 0000197 del 5 gennaio 2009;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita' - sessione XLVI - sezione III nella seduta del 25 marzo 2009;
Decreta:
E' autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice per feretri modello «TH05» marchio registrato «THANAT» della societa' Vezzani S.p.A. con sede a via M. Tito n. 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), alle seguenti condizioni :
a) la valvola di cui sopra con apertura tarata per una sovra pressione interna Î"p≥ 0.03 bar, puo' essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
b) non e' da ritenersi obbligatoria l'installazione della valvola sulla doppia cassa, cio' sia ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza della valvola corredata di sistema depurativo, in merito all'andamento del processo di decomposizione, della composizione dei reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;
c) e' da escludere l'uso della valvola di sfiato cosi' tarata nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
d) e' da escludere l'uso di valvola di sfiato cosi' tarata per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro
Fazio
 
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