Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 ottobre 2009
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1 giugno 2009 e scadenza 1 giugno 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» ed in particolare l'art. 12, ove si prevede:
al comma primo, che al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari emessi da banche italiane con le caratteristiche ivi previste;
al comma nono, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse, anche mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;
al comma dodicesimo, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, con cui sono stati stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2009, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale le risorse necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari della Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., ammontanti a 500 milioni di euro, sono state individuate mediante emissione di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 166529 del 1° ottobre 2009, emanato in attuazione del punto 5, dell'art. 2, del citato decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, con il quale e' stata approvata l'operazione di sottoscrizione di 500 milioni di euro di strumenti finanziari emessi dalla suddetta banca;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 185 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 118249, del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2, della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 122.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 10 giugno, 9 luglio, 24 luglio e 11 settembre 2009, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a euro 500 milioni, alle finalita' di cui all'art. 12 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 9, lettera d), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, altresi' citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014, di cui al decreto del 10 giugno 2009, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2009.
 
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2009, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 giugno 2009.
 
Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.
La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 giugno 2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2009.
A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - unita' previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, la medesima sezione di tesoreria provinciale emettera' un'ulteriore quietanza per l'importo di euro 500 milioni, con imputazione al capo X - unita' previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5057.
A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata sezione di tesoreria provinciale rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 2.1.3.1), art. 3.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2009, sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 ottobre 2009
p. Il direttore generale: Cannata
 
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