Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 145
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei
Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della
difesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove e' stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonche' il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario militare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge n. 244 del 2007, e' stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanita' militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanita' militare del Ministero della difesa;
Visti i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonche' delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche alle strutture ordinative e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanita' militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
Visto il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
Visti i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006, concernenti le strutture ordinative e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
Visto il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
Viste le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 592 del 2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 marzo 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e nove direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
a) la direzione generale per il personale militare;
b) la direzione generale per il personale civile;
c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
d) la direzione generale degli armamenti navali;
e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
f) la direzione generale dei lavori e del demanio;
g) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
h) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
i) la direzione generale della sanita' militare.
3. Operano altresi' nell'ambito del Ministero:
a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riportano i testi degli articoli 4, comma 4 e 21
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.»;
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1478, recante «Riorganizzazione degli uffici
centrali del Ministero della difesa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento
ordinario.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
1997, n. 45.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264,
concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante
disposizioni in materia di personale civile del Ministero
della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1997, n. 185.
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
concernente la riorganizzazione dell'area tecnico -
industriale del Ministero della difesa, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione
dell'art. 10 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 13 aprile 2007, recante le linee guida per
l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1,
commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Segretariato generale della difesa
1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalita' di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico, nonche' i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, cosi' come modificato dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati quarantasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.
3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, e successive modificazioni, posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' soppresso.
4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), le parole: "antinfortunistica e prevenzione; ", sono soppresse;
b) al numero 5), dopo le parole: "programmi spaziali e sistemi di comando e controllo", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.";
c) il numero 6) e' soppresso;
d) al numero 7) dopo le parole: "nei settori d'interesse primario della difesa", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.".
5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4, i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18
febbraio 1997, n. 25:
«Art. 5. - 1. Il Segretario generale della difesa,
scelto nell'ambito del personale militare o civile
dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla
stessa, in relazione alle specifiche esperienze e
qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del
Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e
del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni
tecnico-operative.
2. Il Segretario generale della difesa:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del
Ministero ed e' responsabile dell'indirizzo e del
coordinamento delle loro attivita' nonche' dell'attuazione
delle direttive di alta amministrazione impartite dal
Ministero;
b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore
della difesa, le proposte di pianificazione annuale e
pluriennale generale finanziaria relative all'area
industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
c) e' responsabile, nel quadro della pianificazione
generale dello strumento militare, dell'organizzazione e
del funzionamento dell'area tecnico-industriale e
tecnico-amministrativa della Difesa;
d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli
armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi
d'arma;
e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni,
di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile,
scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione
pubblica;
f) puo' delegare competenze nell'area
tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in
materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa
oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato,
assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del
segretario generale medesimo.».
- Si riporta il testo dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556:
«Art. 6 (Configurazione della carica). - 1. Il
Segretario generale della difesa:
a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o
corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di
prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo
alla stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n.
25 del 1997;
b) e' nominato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di
Stato maggiore della difesa;
c) dipende, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per
le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato
maggiore della difesa per le attribuzioni
tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle
direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
2. Il Segretario generale della difesa, in caso di
assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito
dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni
di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del presente
regolamento.».
«Art. 7 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il
Segretario generale della difesa:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi
politico-amministrativi e di alta amministrazione
riguardanti l'area tecnico-industriale e
tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro
della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di
efficienza fissati per lo strumento militare;
b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa
direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita'
di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma;
c) predispone, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera
b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di
Stato maggiore della difesa, nel quadro della
pianificazione generale dello strumento militare, le
proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative
all'area industriale di interesse della difesa e alle
attivita' di studio e sperimentazione:
d) emana direttive applicative per gli affari
giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale
militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le
attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata
riferita al personale civile della difesa;
e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle
direzioni generali;
f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di
Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei
fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei
programmi di competenza:
g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati
al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli
destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali
conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per
l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la
ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti,
compresi quelli di cui all'art. 4 del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 459;
h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa
e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato
maggiore della difesa:
1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli
obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e
sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica
economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;
2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli
organismi interforze dipendenti;
i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di
competenza;
l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di
Stato maggiore della difesa, le linee generali
dell'ordinamento degli organismi dell'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza,
gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste
dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di
personale civile da assegnare agli stessi;
m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per
gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
n) propone al Ministro della difesa su indicazione del
direttore generale per il personale civile, i dirigenti
civili da assegnare alle direzioni generali e agli
organismi delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il
Capo di Stato maggiore della difesa per l'area
tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza
armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza
armata di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 459;
o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle
disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le
direttive riguardanti la definizione delle attivita'
connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
p) individua e promuove in campo nazionale ed
internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo
di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca
tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
q) indirizza, controlla e coordina i programmi di
sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle
direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento,
l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per
quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
r) segue le attivita' promozionali, in Italia ed
all'estero, dell'industria d'interesse della difesa,
fornendo utili elementi di coordinamento;
s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di
prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti
di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti
prescrizioni;
t) assicura la gestione del contenzioso per le materie
non assegnate alla competenza delle direzioni generali.».
«Art. 8 (Attribuzioni in campo internazionale). - 1. Il
Segretario generale della difesa:
a) partecipa agli alti consessi internazionali nel
quadro della realizzazione di accordi multinazionali
relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo,
rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa,
l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita'
tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum
d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica
tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli
aspetti giuridici e finanziari;
c) e' responsabile della politica degli armamenti
relativamente alla produzione di materiali per la difesa e
a tal fine predispone gli elementi consultivi
tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti
i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque
comportino spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di
coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi
e segue le commesse estere affidate all'industria
nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e
interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione
dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione
internazionale per la difesa.».
«Art. 9 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico). -
1. Il Segretario generale della difesa:
a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato
maggiore della difesa, la documentazione
tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i
vari centri di documentazione nazionali ed internazionali
ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza
armata, la documentazione tecnico-scientifica di
pertinenza;
b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di
ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica,
di produzione e di approvvigionamento volte alla
realizzazione dei programmi approvati.».
«Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale
della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno
civile ed uno di norma militare, nominati secondo le
procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo
di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale
della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se
civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico
delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli
ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di
squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente
effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella
del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore
nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario
generale ad uno dei due vice segretari generali;
b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi'
ordinato:
1) ufficio generale del Segretario generale di livello
dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale
con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti,
con competenze in materia di segreteria del Segretario
generale, coordinamento generale delle attivita' del
Segretariato generale, studi ed informazione;
programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;
2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un
vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda
fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area
tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale;
reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento
economico ed affari giuridici del personale militare e
civile; infrastrutture e demanio;
3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e
controllo della spesa; di livello dirigenziale generale,
retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo
reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con
competenze in materia di: coordinamento amministrativo
anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e
5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento
generale in materia contrattuale; controllo di gestione
della spesa;
4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello
dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado
di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi
corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione
multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione
multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea;
cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica
industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni
industriali;
5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello
dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado
di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
vice capo reparto con il grado di brigadier generale o
gradi corrispondenti, con competenza in materia di
programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico;
programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;
«approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica
relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni,
esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile
dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali,
ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte
integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu'
complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi
satellitari, di telecomunicazione, navigazione e
osservazione; coordinamento delle attivita' di studio,
progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini
tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico
militare e civile sui materiali di competenza; cura del
contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza,
nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita'
amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e
ogni altra attivita' demandata in materia;
7) VI Reparto - Informatica, statistica,
standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali,
di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente
civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di
dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di
studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione
e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica;
documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse
primario dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione
della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e
ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di
studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,
produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, concorso alla formazione del
personale tecnico militare e civile sui materiali di
competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni
di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di
responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di
danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia;
gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e
prevenzione.».



 
Art. 3.

Direzione generale per il personale militare
1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti;
c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 4.

Direzione generale per il personale civile
1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 5.

Direzione generale degli armamenti terrestri
1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza delle aree di operazioni;
b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Esercito ed e' articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
 
Art. 6.

Direzione generale degli armamenti navali
1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;
b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed e' articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
 
Art. 7.

Direzione generale degli armamenti aeronautici
1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:
a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;
b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
 
Art. 8.

Soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni,
dell'informatica e delle tecnologie avanzate
1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate e' soppressa e, conseguentemente, le relative competenze, strutture e personale, sono attribuiti al IV e al VI reparto del Segretariato generale della difesa, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, lettere b) e d), alla direzione generale degli armamenti terrestri, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di radar tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, alla direzione generale degli armamenti navali, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), in materia di radar di sorveglianza marittima, alla direzione generale degli armamenti aeronautici, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di impianti e mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia e di radar per la difesa aerea, alla direzione generale dei lavori e del demanio, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), in materia di predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture.
 
Art. 9.

Direzione generale dei lavori e del demanio
1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprieta' private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 10.

Direzione generale di commissariato e di servizi generali
1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di
casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso
ordinario; b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche' all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
 
Art. 11.

Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati
1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni;
b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000;
c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;
f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;
g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
«Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa
nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in
servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma
volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei
limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi
dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale
l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua
appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti
dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento
civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto,
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della
difesa, una struttura competente a svolgere attivita'
informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
perseguimento delle predette finalita' tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i
predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono determinati i crediti formativi per i cittadini che
prestano servizio militare volontario, rilevanti,
nell'ambito dell'istruzione e della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma
dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n.
133, supplemento ordinario.



 
Art. 12.

Direzione generale della sanita' militare
1. La direzione generale della sanita' militare, in particolare:
a) cura l'attivita' sanitaria militare;
b) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
 
Art. 13.

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
c) svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
e) svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
f) svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa.
2. L'ufficio centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio e' articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi quarto e quinto
della legge 20 febbraio 1981, n. 30:
Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i
rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la
ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende
alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione
interforze - della contabilita' speciale di tutte le
direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione
di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale
nonche' al loro esame anche al fine di un controllo
statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o
ad altri parametri di raffronto; coordina l'attivita' di
tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le
disposizioni amministrative relative alla gestione in
denaro ed in materia degli enti militari.
Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo
propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa
le pene pecuniarie previste dal regolamento per la
contabilita' generale dello Stato per ritardi nella
presentazione dei rendiconti del contante e del materiale;
mantiene altresi' i rapporti con gli organi di controllo
per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti
direttamente dipendenti.».



 
Art. 14.

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:
a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti;
b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo;
c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio e' articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 56 a 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«Art. 56. - Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano
l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale puo' essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
conflitto di interessi con la specifica attivita' di
servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
pubblica, con esclusione del personale di polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
provvedono, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il
limite percentuale della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso onde
arrivare comunque all'unita'.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e'
destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilita' del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non
utilizzati per le predette finalita' costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al
personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta
ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la
mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le
comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono
giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro
disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le
attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di
fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in
vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare
tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della
relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data
precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di
handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente,
anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli
minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli
enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di
dipendenti inferiore alle cinque unita'.».



 
Art. 15.

Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione
degli obiettivi istituzionali del Ministero

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.
2. Nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalita' istituzionali, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 18
febbraio 1997 n. 25:
«Art. 9. - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate
e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa.
2. Le attribuzioni e le attivita' del Consiglio
superiore delle Forze armate sono disciplinate in
conformita' alle vigenti norme di legge, salvo quanto
previsto dall'art. 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556:
«Art. 19 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta
consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio e'
sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli
ordinamenti militari ed alla preparazione organica e
bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare
rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni
internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo
o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in
materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze
armate, di stato e di avanzamento del personale militare,
di reclutamento del personale militare, di organici del
personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero
della difesa per ciascun esercizio finanziano.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di
Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle
riunioni del Consiglio e puo' richiedere, anche su proposta
del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario
generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno
dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di
interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di
partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della
difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se
da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di
voto:
a) il Segretario generale della difesa e i Capi di
Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere
sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale
della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza
armata di appartenenza;
b) un tenente generale delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un
ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in
servizio permanente effettivo, che siano i piu' elevati in
grado o i piu' anziani tra i parigrado delle tre Forze
armate, purche' non rivestano le cariche di Ministro,
Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della
difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa,
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della
Guardia di finanza o delle capitanerie di porto,
consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo
di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo
ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente
e Vicepresidente del Consiglio;
c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato
dello Stato, i quali possono essere sostituiti da
supplenti;
d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi
corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo
unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per
ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli
affari militari, tecnici ed amministrativi.
4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede
di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far
parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto
di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto
di esame:
a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il
Comandante generale della Guardia di finanza e il
Comandante generale delle capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti
ispettori delle tre Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte
suprema di cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla
materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare,
per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali
delle Forze annate e funzionari dell'amministrazione
pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel
campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad
esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non
hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto
del Ministro della difesa.
8. I membri relatori sono nominati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di
Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale
per quanto riguarda i dirigenti civili.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato
dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto
del Ministro della difesa, su designazione,
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e
dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne
fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente
almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari
convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese
espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in
caso di parita', prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo
di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la
discussione e deve essere indicato il risultato delle
votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle
minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa
dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze
armate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 88, recante il «Regolamento di riordino degli
organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa
alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.



 
Art. 16.

Disposizioni finali
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, ed al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prima seconda e terza ed ai livelli, come sopra determinati, saranno ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali e nelle fasce retributive.
4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 16:
- Il CCNL - Comparto Ministeri - del 14 settembre 2007
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n.
237, supplemento ordinario.



 
Art. 17.

Abrogazioni e soppressioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, con esclusione dell'articolo 7;
b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
2. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478," sono soppresse.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, le parole: ", mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilita' del direttore dell'ente, questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa", sono soppresse.
4. Il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 132



Nota all'art. 17:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264 e decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216,
si veda nelle note alla premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale
della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno
civile ed uno di norma militare, nominati secondo le
procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo
di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale
della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se
civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico
delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli
ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di
squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente
effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella
del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore
nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario
generale ad uno dei due vice segretari generali;
b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi'
ordinato:
1) ufficio generale del Segretario generale di livello
dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale
con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti,
con competenze in materia di segreteria del Segretario
generale, coordinamento generale delle attivita' del
Segretariato generale, studi ed informazione;
programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;
2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un
vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda
fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area
tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale;
reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento
economico ed affari giuridici del personale militare e
civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e
prevenzione;
3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e
controllo della spesa; di livello dirigenziale generale,
retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo
reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con
competenze in materia di: coordinamento amministrativo
anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e
5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento
generale in materia contrattuale; controllo di gestione
della spesa;
4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello
dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado
di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi
corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione
multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione
multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea;
cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica
industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni
industriali;
5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello
dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado
di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
vice capo reparto con il grado di brigadier generale o
gradi corrispondenti, con competenza in materia di
programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico;
programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;
6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello
dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado
di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un
vice capo reparto con il grado di brigadier generale o
gradi corrispondenti, con competenza in materia di
predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico
e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa
con la politica tecnico-scientifica nazionale;
coordinamento e controllo relativo allo studio e
sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per
la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione,
relativamente ai programmi internazionali, degli accordi
tecnici;
7) VI Reparto - Informatica, statistica,
standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali,
di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente
civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di
dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di
studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione
e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica;
documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse
primario dalla difesa.
1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1,
lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti
del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il
cui incarico e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con
corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per
incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23
dicembre 1997.
1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1,
lettera b), e' demandato, negli ambiti di rispettiva
competenza, il compito di supportare il Segretario generale
nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo
programmatico e di coordinamento dell'area
tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti e'
assegnato personale militare, su base di equilibrata
rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale
civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'articolazione in uffici
delle strutture del Segretariato generale.
2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio
amministrazioni speciali sono posti alle dipendenze di un
vice segretario generale.
3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari
generali della difesa siano scelti al di fuori del
personale militare, si provvede, se necessario, alla
modifica delle dotazioni organiche del Ministero della
difesa sulla base della normativa vigente assicurando il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di
personale.
4. Il Segretario generale della difesa puo' delegare
competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area
tecnico-industriale in materia di armamenti ad un
funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di
provata competenza, assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 459, come modificato dal
presente regolamento;
«Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1.
Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle
dirette dipendenze del Segretario generale della difesa.
2. Ferma la definizione di specifici settori di
intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere
adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o
alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni statali ed a committenti
privati, anche mediante la stipulazione di appositi
contratti, nel rispetto dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente
all'affidamento del settore di intervento, nonche' al
compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione,
presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia
consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del
Segretario generale della difesa che verifica i risultati
di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e'
responsabile della tenuta di un'analitica contabilita'
industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla
capacita' di contrattare ai sensi del presente comma
decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei
commi 6 e 7.
3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro
della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle
vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1,
lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono
sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a
provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire,
secondo criteri di economica gestione, beni e servizi
coerenti con le finalita' istituzionali
dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti,
a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.
5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui
dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo non si e' potuto affidare
l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni
consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e
l'assunzione delle misure previste dal piano di
ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare
secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima
ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da
rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati
di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva
esposizione al Ministro della difesa delle eventuali
carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa
entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del
Comitato misto paritetico.
6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati
tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale
civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la
produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del
capitale investito durante o successivamente alla
ristrutturazione dell'ente stesso.
7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad
operare in termini di economicita', l'entita' delle
utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e'
valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o
analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto
risultante da listini e mercuriali ufficiali.».



 
Allegato A
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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