Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 145 |
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove e' stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al dieci per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del cinque per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonche' il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi 603, 604, 606 e 607, concernenti la riforma dell'ordinamento giudiziario militare; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 74, il quale dispone che, ad eccezione delle strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al venti e al quindici per cento di quelli esistenti; a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento; a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, realizzando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 208, con cui, in attuazione dell'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge n. 244 del 2007, e' stato individuato il contingente di personale non dirigenziale della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari militari, da transitare nei ruoli del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione dei ruoli del Ministero della difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, e successive modificazioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e, in particolare, l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanita' militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 9 novembre 1966, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanita' militare del Ministero della difesa; Visti i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonche' delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, recante modifiche alle strutture ordinative e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanita' militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999; Visto il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa; Visti i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006, concernenti le strutture ordinative e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva; Visto il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006; Viste le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 592 del 2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 marzo 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e nove direzioni generali. 2. Sono direzioni generali del Ministero: a) la direzione generale per il personale militare; b) la direzione generale per il personale civile; c) la direzione generale degli armamenti terrestri; d) la direzione generale degli armamenti navali; e) la direzione generale degli armamenti aeronautici; f) la direzione generale dei lavori e del demanio; g) la direzione generale di commissariato e di servizi generali; h) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; i) la direzione generale della sanita' militare. 3. Operano altresi' nell'ambito del Ministero: a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riportano i testi degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.»; «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45. - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185. - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, recante le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2.
Segretariato generale della difesa 1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalita' di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico, nonche' i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. 2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, cosi' come modificato dal comma 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati quarantasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze. 3. L'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, e successive modificazioni, posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' soppresso. 4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), le parole: "antinfortunistica e prevenzione; ", sono soppresse; b) al numero 5), dopo le parole: "programmi spaziali e sistemi di comando e controllo", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia."; c) il numero 6) e' soppresso; d) al numero 7) dopo le parole: "nei settori d'interesse primario della difesa", sono aggiunte le seguenti: "; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.". 5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4, i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25: «Art. 5. - 1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative. 2. Il Segretario generale della difesa: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed e' responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attivita' nonche' dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministero; b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; c) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa; d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica; f) puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.». - Si riporta il testo dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556: «Art. 6 (Configurazione della carica). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 25 del 1997; b) e' nominato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) dipende, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento.». «Art. 7 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; c) predispone, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione: d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa; e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali; f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza: g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa: 1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale; 2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti; i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza; l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili; n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile; p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento; q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi; r) segue le attivita' promozionali, in Italia ed all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento; s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni; t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.». «Art. 8 (Attribuzioni in campo internazionale). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa; b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari; c) e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi e segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.». «Art. 9 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico). - 1. Il Segretario generale della difesa: a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza; b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.». «Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali; b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi' ordinato: 1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali; 2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; 3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa; 4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali; 5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; «approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; 7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonche' le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione.».
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| Art. 3.
Direzione generale per il personale militare 1. La direzione generale per il personale militare, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; b) provvede al recupero crediti; c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO; d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. |
| Art. 4.
Direzione generale per il personale civile 1. La direzione generale per il personale civile, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari; b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. |
| Art. 5.
Direzione generale degli armamenti terrestri 1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli, ai radar tattici di sorveglianza delle aree di operazioni; b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza; c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza; d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza; e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Esercito ed e' articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. |
| Art. 6.
Direzione generale degli armamenti navali 1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, ai radar di sorveglianza marittima, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi; b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza; c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza; d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza; e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare ed e' articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. |
| Art. 7.
Direzione generale degli armamenti aeronautici 1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari; b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza; c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza; d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza; e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. |
| Art. 8.
Soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate 1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate e' soppressa e, conseguentemente, le relative competenze, strutture e personale, sono attribuiti al IV e al VI reparto del Segretariato generale della difesa, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, lettere b) e d), alla direzione generale degli armamenti terrestri, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di radar tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, alla direzione generale degli armamenti navali, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), in materia di radar di sorveglianza marittima, alla direzione generale degli armamenti aeronautici, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), in materia di impianti e mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia e di radar per la difesa aerea, alla direzione generale dei lavori e del demanio, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), in materia di predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. |
| Art. 9.
Direzione generale dei lavori e del demanio 1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare: a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture; b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari; c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; d) liquida i danni a proprieta' private; e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. |
| Art. 10.
Direzione generale di commissariato e di servizi generali 1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare: a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso ordinario; b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche' all'acquisizione di altri servizi; c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. 3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. |
| Art. 11.
Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati 1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare: a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000; c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare; d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici; e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare; f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana; g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331: «Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attivita' informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalita' tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133, supplemento ordinario.
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| Art. 12.
Direzione generale della sanita' militare 1. La direzione generale della sanita' militare, in particolare: a) cura l'attivita' sanitaria militare; b) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici; c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4. |
| Art. 13.
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari 1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare: a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni; b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa; c) svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo; d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili; e) svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario; f) svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento; g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa. 2. L'ufficio centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio e' articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 6, commi quarto e quinto della legge 20 febbraio 1981, n. 30: Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonche' al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari. Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresi' i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.».
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| Art. 14.
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative 1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare: a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti; b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo; c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. L'ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio e' articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «Art. 56. - Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivita' professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti. 62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. 63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione. 64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero. 65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.».
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| Art. 15.
Consiglio Superiore delle Forze armate, Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi. 2. Nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalita' istituzionali, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 18 febbraio 1997 n. 25: «Art. 9. - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. 2. Le attribuzioni e le attivita' del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformita' alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 10.». - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556: «Art. 19 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio e' sentito per: a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse; b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali; c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare; d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziano. 2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e puo' richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato. 3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto: a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza; b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i piu' elevati in grado o i piu' anziani tra i parigrado delle tre Forze armate, purche' non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio; c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti; d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi. 4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari. 5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame: a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle capitanerie di porto; b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti ispettori delle tre Forze armate; c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione; d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione. 6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze annate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto. 7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili. 9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato. 10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, recante il «Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.
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| Art. 16.
Disposizioni finali 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. 2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero sono rideterminate in riduzione secondo le tabelle di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, ed al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prima seconda e terza ed ai livelli, come sopra determinati, saranno ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali e nelle fasce retributive. 4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 16: - Il CCNL - Comparto Ministeri - del 14 settembre 2007 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, supplemento ordinario.
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| Art. 17.
Abrogazioni e soppressioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, con esclusione dell'articolo 7; b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264; c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. 2. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478," sono soppresse. 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, le parole: ", mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilita' del direttore dell'ente, questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa", sono soppresse. 4. Il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, citato in premessa, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 132
Nota all'art. 17: - Per i riferimenti al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, si veda nelle note alla premesse. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali; b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi' ordinato: 1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali; 2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione; 3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa; 4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali; 5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; 6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici; 7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa. 1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997. 1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale. 2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale. 3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 4. Il Segretario generale della difesa puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, come modificato dal presente regolamento; «Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa. 2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7. 3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalita' istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato. 5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico. 6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso. 7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.».
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| Allegato A ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
| Allegato B ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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