Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2009 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009
Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 782).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 12, commi 3, lettera f), e 6, 153-ter e 154, comma 8, del Regolamento della Camera dei deputati;
Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155 del 22 giugno 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 giugno 1999, n. 1099, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 78 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, con la quale sono state approvate modificazioni agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione n. 78 dell'Ufficio di Presidenza del 6 ottobre 2009 concernente modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.
Al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, il cui testo coordinato e' allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2:
1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'art. 3 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;
2) il comma 5 e' abrogato;
b) all'art. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano»;
c) all'art. 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 e' ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello di cui all'art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;
2) al comma 2, le parole: «alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;
3) il comma 3 e' abrogato;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impugnazione delle decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello»;
d) all'art. 6:
1) ai commi 1, 4, 7 e 10, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto d'impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto d'impugnazione»;
3) al comma 3, le parole: «la Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio d'appello»;
4) al comma 6, le parole: «La Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Collegio d'appello» e le parole: «della Sezione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio stesso»;
5) al comma 7, le parole: «all'art. 4, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 4, commi 7, 8 e 9-bis»;
6) al comma 8, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento dinanzi al Collegio d'appello»;
e) l'art. 7 e' abrogato;
f) all'art. 8, al comma 1, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
g) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori). - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo»;
h) all'art. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. I ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio d'appello, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di trattazione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
4-ter. Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Roma,15 ottobre 2009
Il Presidente: Fini

Il Segretario Generale: Zampetti
 
Allegato REGOLAMENTO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE RELATIVA AGLI ATTI DI
AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NON CONCERNENTI I
DIPENDENTI
(Testo coordinato con le modificazioni apportate dall'Ufficio
di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009)

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera f), del Regolamento della Camera dei deputati, disciplina i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera.
Art. 2.

Consiglio di giurisdizione

1. E' istituito il Consiglio di giurisdizione con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e sulle impugnative di cui all'art. 1.
2. Il Consiglio di giurisdizione, di seguito denominato «Consiglio», e' nominato, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto ed e' composto da tre membri scelti tra deputati in carica in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato o procuratore dello Stato, anche a riposo. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Consiglio. L'incarico di componente del Consiglio e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente della Commissione giurisdizionale per il personale di cui all'art. 3 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
3. Il Presidente del Consiglio e' designato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio stesso.
4. Con la medesima procedura prevista al comma 2, sono nominati tre membri supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentrano nel Consiglio, mediante sorteggio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede alla nomina di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, un membro supplente, scelto mediante sorteggio, sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.
5. (Abrogato).
6. Il Segretario generale della Camera determina la dotazione di mezzi e di personale della segreteria del Consiglio.
Art. 3.

Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio

1. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito il ricorso e' comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale.
2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera su istanza in merito alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.
3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
a) l'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto;
b) gli estremi dell'atto impugnato;
c) l'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
d) la sottoscrizione del ricorrente.
4. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite.
5. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio.
6. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento.
7. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice amministrativo nelle controversie di analogo contenuto.
8. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne da' comunicazione alle parti.
9. Il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne puo' richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio, ai sensi del comma 1. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza.
Art. 4.

Discussione e decisione del ricorso dinanzi al Consiglio

1. Esaurita la fase istruttoria del procedimento, il Presidente fissa con proprio decreto l'udienza per la trattazione del ricorso.
2. Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione, il decreto e' comunicato dalla segreteria del Consiglio alle parti, le quali, nei venti giorni antecedenti l'udienza, possono presentare documenti e nei dieci giorni antecedenti possono presentare memorie.
3. Dinanzi al Consiglio, l'Amministrazione della Camera e' rappresentata dal Segretario generale o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e puo' avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati del libero Foro.
4. Le parti e i controinteressati sono assistiti da un patrocinante iscritto all'Albo degli avvocati.
5. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.
6. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente.
7. Il Consiglio, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto impugnato individuando l'organo competente dell'Amministrazione. Se accoglie il ricorso per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato. Con la sentenza che decide il ricorso il Consiglio dispone in ordine alle spese del procedimento. Si applica l'art. 96 del codice di procedura civile.
8. Nelle controversie in materia di appalti di lavori, di forniture o servizi, il Consiglio, ove ne ravvisi i presupposti, dispone il risarcimento del danno ingiusto.
9. La sentenza e' depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Consiglio, che la comunica alle parti.
9-bis. La segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del Consiglio medesimo. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano.
Art. 5.

Impugnazione delle decisioni del Consiglio
dinanzi al Collegio d'appello

1. Avverso le sentenze del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 e' ammessa impugnazione dinanzi al Collegio d'appello di cui all'art. 6 del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
2. L'impugnazione non sospende gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto di impugnazione, ha facolta' di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
3. (Abrogato).
Art. 6.

Procedimento dinanzi al Collegio d'appello

1. L'impugnazione deve essere proposta con ricorso depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ed e' comunicata dalla segreteria del Collegio d'appello a tutte le parti interessate, che possono presentare scritti difensivi entro i venti giorni successivi. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 7, ultimo periodo, dell'art. 3.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria del Collegio d'appello acquisisce gli atti del giudizio di primo grado che trasmette, unitamente all'atto d'impugnazione, al Presidente del Collegio medesimo. Questi nomina con decreto il relatore e, con lo stesso decreto, salvo quanto previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la trattazione del ricorso per una data non anteriore a trenta e non posteriore a sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto d'impugnazione.
3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Consiglio di cui al comma 9 dell'art. 3, ovvero sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 5, comma 2.
4. La segreteria del Collegio d'appello da' comunicazione del decreto di cui al comma 2 alle parti, che hanno facolta' di depositare memorie e documenti fino a quindici giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso.
5. Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione.
6. Il Collegio d'appello decide sull'impugnazione con sentenza, che e' depositata nei venti giorni successivi all'udienza di trattazione presso la segreteria del Collegio stesso e da questa comunicata alle parti.
7. Alle decisioni del Collegio d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, e all'art. 4, commi 7, 8 e 9-bis.
8. Dinanzi al Collegio d'appello, l'Amministrazione della Camera e' rappresentata dal Segretario generale, o da un suo delegato, con l'assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati, e puo' avvalersi anche, per la difesa, dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera ovvero di avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
9. Le parti sono assistite da avvocati iscritti all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
10. La segreteria del Collegio d'appello e' tenuta dal personale assegnato alla segreteria del Consiglio.
Art. 7.

Procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza

(Abrogato).
Art. 8.

Ricorso per revocazione

1. Contro le sentenze del Collegio d'appello e del Consiglio e' ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 396 del codice di procedura civile.
Art. 9.

Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento
della Camera e di aggiornamento dei lavori

1. Tutti i termini relativi all'attivita' del Consiglio e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.
Art. 10.

Entrata in vigore - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento si applica altresi' ai ricorsi pendenti dinanzi a qualsiasi Autorita' alla data della sua entrata in vigore. Tali ricorsi devono essere riassunti a pena di inammissibilita' con apposita istanza da depositare presso il Consiglio di giurisdizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Alla nomina del Consiglio di giurisdizione per la XIII legislatura si provvede ai sensi dell'art. 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La riassunzione del ricorso ai sensi del comma 2 non sana le inammissibilita' e le decadenze gia' verificatesi.
4-bis. I ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio d'appello, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di trattazione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
4-ter. Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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