Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3816). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009; Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonche' le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, recante: «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 nonche' le note del presidente della regione Siciliana del 20 luglio 2009; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, e l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni e la nota del sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1.
1. Il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e' autorizzato al trattamento dei sedimenti dragati dai corsi d'acqua con processi di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati da ISPRA e dall'Istituto Superiore di Sanita', al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 ed essere avviati a riutilizzo con il ricorso alle procedure ordinarie e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ed al punto 12.2.3 del medesimo decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi. |
| Art. 2.
1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e' abrogato. |
| Art. 3.
1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzato a derogare all'art. 252, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi previsti dall'Accordo di programma del 31 marzo 2008, compresi nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera-Venezia. |
| Art. 4.
1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e' autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2007, in deroga a quanto ivi previsto. |
| Art. 5.
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 cosi come sostituito dall'art. 11, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' al rimborso delle spese sostenute per l'affitto di un alloggio da destinare a sede di servizio, in luogo delle spese da sostenere per l'alloggio di lavoro alberghiero». |
| Art. 6.
1. Per l'attuazione dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata la spesa di euro 750.000,00, a carico del Fondo di protezione civile. |
| Art. 7.
1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745 del 5 marzo 2009, le parole «a favore del Fondo di protezione civile», sono sostituite dalle seguenti, «a favore della contabilita' speciale n. 5146, intestata al Capo della Missione Amministrativo Finanziaria ex ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3756/2009». 2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3804 del 28 agosto 2009, dopo le parole: «Relativamente ai canoni ed alle somme gia' dovuti e non corrisposti ai consorzi, i comuni provvedono» sono aggiunte le seguenti parole: «in ogni caso» e dopo le parole: «secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009.» e' aggiunto il seguente periodo: «Solo successivamente ai predetti pagamenti potranno essere ripetute le somme accertate come non dovute». |
| Art. 8.
1. Al fine di contenere le spese derivanti dagli adempimenti di natura amministrativa connesse agli interventi post-sisma nel comune di San Giuliano di Puglia, i privati ed i consorzi impegnati nell'attuazione del Piano di ricostruzione sono tenuti ad avvalersi dei soggetti individuati dal sindaco del medesimo comune mediante la stipula di apposite convenzioni. 2. Nelle ipotesi in cui i soggetti privati ed i consorzi non si avvalgono delle convenzioni di cui al comma 1, il sindaco di San Giuliano e' autorizzato a decurtare dal contributo richiesto, la somma spesa in eccedenza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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