Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2009 |
Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina. (Ordinanza n. 3815). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi sopra citati; Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data 8 ottobre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1.
1. Il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 2. I comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo. 3. Il Commissario delegato si avvale del sindaco di Messina in qualita' di soggetto attuatore a cui saranno attributi specifici compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario. 4. Il Commissario delegato puo' altresi' avvalersi di ulteriori soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unita', cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale. 7. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali nonche' gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dall'Ufficio territoriale del Governo di Messina, dalla regione siciliana, dalla provincia di Messina, dalla Croce Rossa Italiana, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 4. 8. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c), relativo agli edifici privati, il Commissario delegato, sentite le comunita' locali coinvolte, quanto alla lettera a), definisce: a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purche' in regola con la vigente normativa edilizia; b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita' immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi. 9. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita' progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. 10. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale degli Uffici regionali, nonche' della collaborazione degli Enti pubblici anche locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. 11. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di quattro consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con separato provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, verra' definito il compenso da corrispondere ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell'art. 4. 12. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le ulteriori iniziative in favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita. 13. Il Commissario delegato assicura, altresi', la gestione unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli interventi ed avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento cessano le funzioni del Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 3668/2008. |
| Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti e strutture private, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire Conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 3.
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione degli eventi citati in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti. |
| Art. 4.
1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse: quanto a euro 20.000.000,00 a carico delle risorse assegnate alla regione Siciliana nell'ambito dei fondi FAS 2000/2006 e PAR-FAS 2007-2013; quanto a euro 1.096.583,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita' in conto residui di lettera F - esercizio finanziario 2008 - capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3; quanto a euro 18.903.417.00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sulla disponibilita' del capitolo 7082, macroaggregato 1.2.6, missione 18, programma 3, esercizio finanziario 2009; quanto a euro 20.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. |
| Art. 5.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 e della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la normativa regionale; legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, art. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, 7-bis, 7-ter, 14, 14-bis, 14-ter, 16, 17, 18-quater, 18-quinquies, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 24-ter, 32 e 34; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 6.
1. Ai fini del definitivo recupero e/o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo degli edifici nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA - Sicilia), provvede all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio in deroga agli articoli 190 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria, definendo con ISPRA ed ARPA Sicilia le modalita' tecniche di gestione dei menzionati materiali. 2. Ai fini dello stoccaggio provvisorio i materiali di cui al comma 1 sono classificati, ai sensi dell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. 3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i comuni di cui all'art. 1, comma 2, che comunicano al Commissario delegato i dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendicontano i relativi oneri. 4. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 5. Nelle more della definitiva allocazione ai sensi dell'art. 186, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, comunque, previa verifica delle caratteristiche ambientali, il Commissario delegato, d'intesa con l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA - Sicilia) ed Arpa Sicilia, provvede all'individuazione di siti di deposito dei detriti derivanti dalla situazione emergenziale che ha interessato aree, agricole o forestali, esterne ai centri abitati. |
| Art. 7.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche derivanti dall'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti di telefonia mobile, che sono assimilati alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. Piu' in particolare il Commissario delegato e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dalla catastrofe. 2. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi. 3. Il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art. 13 del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, promuove la messa a disposizione di servizi di diffusione, attraverso il canale Isoradio, di informazioni di pubblica utilita' con particolare riferimento alle reti di viabilita' e di trasporto. |
| Art. 8.
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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