IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' delle finanze; Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 64 del 2 ottobre 2009, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della provincia di Messina in conseguenza dell'alluvione verificatasi 1° ottobre 2009; Vista la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015, del 7 ottobre 2009 con la quale si comunica che i comuni colpiti dall'evento calamitoso in argomento sono Scaletta Zanclea, Itala e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo; Considerato che, a seguito del citato evento, per i soggetti residenti nei territori individuati sussiste l'impossibilita' di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° ottobre al 1° novembre 2009;
Decreta: Art. 1. Sospensione termini adempimenti e versamenti tributari
1. Nei confronti dei contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune elencati nella nota del capo del Dipartimento della protezione civile in premessa citata, sono sospesi dalla stessa data del 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Con successivo decreto sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2009
Il Ministro : Tremonti |