Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 23 settembre 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 82 (Modifiche di statuto);
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente del 28 aprile 2009 e del 18 maggio, con le quali gli Organi di governo dell'Universita' hanno ritenuto di dover apportare una serie di modificazioni al vigente statuto di autonomia relative alle sotto indicate disposizioni:
art. 5-bis (Garante degli studenti);
art. 37 (Consiglio di facolta'. Composizione);
art. 78 (Disposizioni generali sulle rappresentanze);
Richiamato l'art. 6, commi 9 e 10 (Autonomia delle universita'), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica);
Richiamata la nota rettorale prot. n. 28252 del 6 luglio 2009 con la quale le modificazioni di cui sopra sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la ministeriale n. 2602 del 21 luglio 2009 con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modificazioni proposte;
Atteso di aver positivamente esperito il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche in esame;

Decreta:
Art. 1.

Gli articoli 5-bis (Garante degli studenti), 37 (Consiglio di facolta'. Composizione) e 78 (Disposizioni generali sulle rappresentanze) sono modificati come da testo allegato costituente parte integrante della presente deliberazione.
 
Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Pavia, 23 settembre 2009

Il rettore: Stella
 
Allegato

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI

(Omissis).

Art. 5-bis.

Garante dei diritti degli studenti

Il Garante dei diritti degli studenti vigila, nell'interesse e su istanza degli studenti, sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Garante e' nominato dal Senato accademico su proposta del rettore.
La nomina del Garante deve avvenire tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio.
Il Garante presenta al rettore una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Il Garante dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
Al Garante e' riconosciuta un'indennita' di ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione.
(Omissis).

Titolo 4

STRUTTURE ED ORGANI PER LA RICERCA

(Omissis).

Art. 37.

Consiglio di facolta'. Composizione

Fanno parte del Consiglio di facolta' i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Qualora i ricercatori confermati e gli assistenti siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al Consiglio di facolta' e' limitata a detta percentuale sulla base di elezioni le cui modalita' saranno stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
Fanno altresi' parte del Consiglio di facolta' un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio.
La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge.
Il preside puo' invitare alle sedute persone estranee al Consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.
Con riferimento alla facolta' di medicina e chirurgia, alle sedute del relativo Consiglio di facolta', partecipa altresi' una rappresentanza dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'ateneo cosi' articolata:
due medici in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;
due medici in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area chirurgica;
un medico in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area dei servizi.
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione attivate, quello passivo soltanto agli studenti in corso. Per quanto riguarda i laureati in medicina, iscritti a scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria, hanno diritto di voto coloro che sono titolari di un contratto di formazione specialistica o assegnatari di un posto in soprannumero o riservato in corso nell'anno solare di riferimento delle elezioni. Per le ulteriori specifiche modalita' di elezione, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le disposizione di cui al capo II, lettera a), del vigente regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme relativa alle elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nell'ambito dei Consigli delle scuole di specializzazione.
(Omissis).

Titolo 9

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 78.

Disposizioni generali sulle rappresentanze

Le designazioni elettive delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo statuto avvengono a voto limitato alla categoria o all'area di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha il diritto di votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti l'elettorato passivo spetta solo agli studenti in corso o fuori corso da un solo anno.
I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, pena la decadenza dalla carica, devono provvedere all'iscrizione nei termini ordinari e comunque non oltre il 1° marzo dell'anno successivo.
I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi ad un corso di studio di secondo livello entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo. Il corso di studio deve essere afferente al medesimo organo nel quale lo studente e' rappresentante.
A tal fine lo studente, al conseguimento del titolo di studio di primo livello, deve rilasciare al Presidente dell'organo apposita dichiarazione di volonta' di iscriversi ad altro corso di studio di secondo livello, corso che deve essere espressamente indicato, oltre alla volonta' esplicita di mantenere la carica di rappresentante.
Se non diversamente previsto dal presente statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
I rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali, ivi compresi il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione ed esclusi i rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di dipartimento, durano in carica due anni solari che di norma decorrono dal 1° aprile e sono immediatamente rileggibili una sola volta.
(Omissis).
 
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