Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 settembre 2009 |
Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento CIP n. 6/92 ed i relativi aggiornamenti; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC); Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'Autorita' fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1 gennaio 2007; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/92 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita', e' aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992»; Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 16/09, trasmessa con nota n. 55464 del 25 settembre 2009, con la quale l'Autorita' formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento - da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti - la formulazione della proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009; Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento trimestrale del valore della componente CEC da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, come disposto dalla legge n. 99/2009, sulla base dei criteri indicati nella delibera dell'Autorita' PAS 16/09, in attesa che la stessa formuli con successivo provvedimento la proposta di definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;
Decreta: Art. 1.
1. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC e' pari a 24,26 c€/mc, come risultante dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. 2. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del CEC, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui all'art. 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento CIP n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorita' n. 81/99 e' pari a: 5,51 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95; 5,22 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 5,02 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000; 4,83 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il 1 ottobre 2009. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi elettrici e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinche' provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet.
Roma, 30 settembre 2009
Il Ministro : Scajola |
| Allegato 1
CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DEL COMBUSTIBILE CONVENZIONALE AI FINI DEL CEC PER IL QUARTO TRIMESTRE 2009
1.1. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC e' pari a 24,26 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti tre componenti: a) componente relativa al trasporto, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (1,78 c€/mc); b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (3,84 c€/mc); c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata aggiornando, al mese di ottobre 2009, il valore di 12,76 c€/mc inizialmente definito dalla deliberazione n. 249/06 (18,64 c€/mc). |
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