Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 settembre 2009
Riconoscimento, al sig. Pilloni Antonello Salvatore, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l'8 marzo 1976 a Sassari (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Sassari nel novembre 2004, omologato al titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de educacion y ciencia» spagnolo del gennaio 2006;
Considerato che l'istante e' iscritto all' «Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) da novembre 2007;
Preso atto che il sig. Pilloni ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Sassari;
Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 24 aprile e del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Pilloni Antonello Salvatore, nato l'8 marzo 1976 a Sassari (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova e' orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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