Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 settembre 2009 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le societa' appartenenti al gruppo Tecnosistemi. (Decreto n. 47188). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 maggio 2009, relativo alle societa' appartenenti al Gruppo Tecnosistemi per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Viste le note delle regioni interessate, con le quali, ad integrazione del verbale di accordo del 5 maggio 2009, le predette regioni si assumono l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori delle societa' appartenenti al Gruppo Tecnosistemi; Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle societa' appartenenti al Gruppo Tecnosistemi; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Vista la tabella allegata che individua, tra l'altro, sulla base dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del trattamento CIGS decurtato del 10% per l'ipotesi di prima proroga e del 30% per l'ipotesi di seconda proroga; Vista la circolare dell'INPS n. 57 del 13 marzo 2007; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di sessantatre unita' lavorative della societa' Tecnosistemi S.p.A., unita' in Milano, Torino, Roma, Napoli, Catanzaro, Taranto, Carini, Cagliari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 981.953,28. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4954477909. |
| Art. 2.
Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di nove unita' lavorative della societa' Eudosia S.p.A., unita' in Milano e Sale (Alessandria). La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 140.279,04. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 49533499150. |
| Art. 3.
Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di centodue unita' lavorative della societa' Tecno Field Services (TFS), unita' in Milano, Torino, Genova, Padova, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.589.829,12. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4963747642. |
| Art. 4.
Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di dieci unita' lavorative della societa' Tecnosistemi Facility Management (TFM), unita' in Milano, Torino, Roma e Napoli. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 155.865,60. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4960726637. |
| Art. 5.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 5 maggio 2009, in favore di un numero massimo di dieci unita' lavorative della societa' ICT Systems S.p.A., unita' in Milano, Padova e Roma. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'occupazione e' determinato sulla base dei seguenti riferimenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 155.865,60. Pagamento diretto: SI. Matricola INPS: 4962829578. |
| Art. 6.
L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.023.792,64, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 7.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 6, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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