IL RETTORE
Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6; Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Ateneo; Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n. l136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del 24 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005, e n. 1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2006 con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto; Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 gennaio 2009 e 16 febbraio 2009, relative alla modifica degli articoli 35, 36, 37 della sezione V dello statuto dell'Ateneo; Vista la nota prot. n. 2703 del 20 febbraio 2009 con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; Considerato che e' decorso il termine previsto dalla predetta legge per le procedure di controllo, per cui in assenza di osservazioni da parte del M.I.U.R. la modifica si intende approvata; Decreta:
Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, e' ulteriormente modificato come segue: «Art. 35.
Il Nucleo e' composto dai presidenti dei due comitati di cui all'articolo seguente, dal direttore della Scuola superiore di Ateneo ove costituita, da due ulteriori professori di ruolo dell'Universita' e da alcuni esperti esterni (fino a un massimo di quattro). I due ulteriori professori di ruolo e gli esperti esterni sono nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un triennio; ad essi e' corrisposto un compenso annuo; l'importo del compenso e' determinato dal consiglio di amministrazione. Agli esperti esterni e' altresi' corrisposta una indennita' di mobilita' per ciascuna seduta cui partecipino; l'importo dell'indennita' di mobilita' e' determinato dal consiglio di amministrazione. Il Presidente del nucleo di valutazione viene designato dal senato accademico fra i suoi componenti. Art. 36.
A supporto dell'attivita' del nucleo, sono costituiti il comitato di Ateneo per la valutazione delle attivita' formative e il comitato di Ateneo per la valutazione della ricerca. I componenti di ogni comitato sono nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un triennio. Il numero dei componenti di ogni comitato non puo' essere inferiore a tre e superiore a cinque. Il senato accademico affida ad uno dei componenti del comitato la presidenza dell'organo. I criteri di composizione, i compiti specifici di ciascun comitato sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal senato accademico. Le eventuali modifiche al regolamento di un comitato sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del comitato coinvolto. Art. 37.
Le modalita' di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico. In particolare, e' prevista una specifica segreteria tecnica che assiste il nucleo e i comitati di cui al precedente articolo nell'espletamento delle loro attivita'. Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del nucleo». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 18 settembre 2009
Il rettore: Cuccurullo |