Gazzetta n. 237 del 12 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 settembre 2009 |
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Rovigo
Visto il decreto n.10/2005de1 direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005/2009; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto, inoltre, l'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989; Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro nelle Direzioni regionali o provinciali del lavoro; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; Tenuto conto tra l'altro del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, gia' previsto per il consiglio di amministrazione INPS (art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970); Considerato: che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti in provincia; che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circ. Ministero lavoro n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995): 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentativita' delle stesse a livello locale; Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio 2002/2004, che danno conto della consistenza del ricorso da parte delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attivita' istituzionali dell'ufficio (trattazione vertenze individuali e plurime - deposito accordi e contratti - costituzione collegi conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 - procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali, ecc.) per l'espletamento delle loro funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti associati; Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, le organizzazioni sindacali di categoria; Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell'economia provinciale i settori dell'agricoltura, del secondario e del terziario e che rispetto a cio', dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali datoriali: Ass.ne agricoltori della provincia di Rovigo - Associazione degli industriali della provincia di Rovigo, ASCOM-APAR, CONFESERCENTI, CNA, UPA CASA; Considerato ancora che dagli esiti dell'istruttoria e dalla valutazione che parimenti si e' effettuata, alla stregua dei criteri di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL-CISL-UIL; Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto piu' significativo alle associazioni sindacali che presentano una rilevanza maggioritaria; Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni; Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, cosi'; Decreta:
1. Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo e' ricostituito come segue: a) rappresentanti dei lavoratori: Franceschi Vani CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Bego Riccardo CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Malagugini Vincenzo CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Biolcati Rizzieri CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Vallin Carlo CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Cittadin Valeria CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Mazzucato Guerrino CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Baldo Vittorio CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Previato Claudia UIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; Del Conte Antonio UIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL; dott. Pavan Adriano per i dirigenti di azienda - designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda - Unione regionale per il Veneto; b) rappresentanti dei datori di lavoro: rag. Destro Gregorio - designato dall'Associazione agricoltori della provincia di Rovigo; Beccati Leonardo - designato dall'Associazione industriali della provincia di Rovigo; Spinello Giocondo - designato APAR, di Rovigo; c) rappresentanti dei lavoratori autonomi: Elena Marchetto per i coltivatori diretti, designato dall'Ass.ne pol. coltivatori diretti di Rovigo; Berti Lucia F. per gli esercenti attivita' commerciali, designato congiuntamente da ASCOM e da CONFESERCENTI di Rovigo; Tosi Mauro Giovanni per gli artigiani, designato CNA; d) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo; e) il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo; f) il direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Rovigo. 2. Il Comitato nella composizione di cui prima a norma dell'art. l del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni a decorrere dal 23 settembre 2009. 3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma l, della legge 24 novembre 2000, n. 340, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto. Rovigo, 22 settembre 2009
Il direttore provinciale: Bortolan |
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