Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2009 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 28 settembre 2009
Disposizioni in materia di raccolta, per finalita' statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attivita' rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 13-bis, commi 4 e 5, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali fuori dal territorio dello Stato;
Visto l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

E m a n a
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Finalita'
1. La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-bis, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.
 
Art. 2.
Destinatari delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.
 
Art. 3.
Oggetto delle rilevazioni
1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attivita' finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1, dell'art.13-bis, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.
2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:
a) rimpatrio con liquidazione;
b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.
 
Art. 4.

Modalita' di compilazione, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni
1. Il rimpatrio con liquidazione delle attivita' finanziarie o patrimoniali deve essere segnalato con la Matrice Valutaria (MV) e con la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (Comunicazione UIC R.V. 1998/3 del 31 marzo 1998 ed Istruzioni UIC R.V. 1998/1 del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle operazioni di rimpatrio sono elencate nell'Allegato al presente provvedimento, lettera A. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario (operazione canalizzata), la segnalazione deve essere effettuata, mediante MV e CVS, dall'intermediario bancario che interviene nel regolamento. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga con strumenti diversi dal bonifico bancario - consegna di mezzi di pagamento, etc. (operazione decanalizzata), la segnalazione statistica deve essere effettuata solo mediante CVS dall'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la dichiarazione riservata di cui all'art. 13, del decreto legge n. 350/2001, convertito nella legge n. 409/2001.
2. Qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle attivita' finanziarie nel territorio dello Stato, senza liquidazione delle stesse (o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione deve essere effettuata secondo le modalita' previste per la regolarizzazione delle attivita' mantenute all'estero, di cui al successivo comma. Rientra in questo caso anche la fattispecie in cui un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attivita' depositate o esistenti all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato.
3. La regolarizzazione delle attivita' finanziarie e degli immobili mantenute all'estero deve essere segnalata dagli intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata. Lo schema della rilevazione e le relative istruzioni di compilazione sono indicati nell'Allegato, lettera B1. Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono avvalersi di un'applicazione disponibile sul sito web della Banca d'Italia, secondo le modalita' indicate nell'Allegato, lettera B2.
4. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia con frequenza mensile:
entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per l'invio della MV e CVS, per le operazioni di rimpatrio con liquidazione;
entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione riservata, per le operazioni di regolarizzazione e per quelle di rimpatrio mediante trasferimento delle attivita' finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione delle stesse.
 
Art. 5.
Sanzioni
1. Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6, dell'art. 11, del d.lgs. n. 195/2008.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 28 settembre 2009

Il Governatore: Draghi
 
Allegato

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