Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2009
Autorizzazione all'organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'ex Direzione generale del controllo della qualita'
e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;
Visto il certificato di accreditamento di conformita' ai requisiti della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il 18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di certificazione di prodotti, cosi' come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali ed alimenti e mangimi trasformati;
Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto l'adeguamento del Manuale della qualita' e dello statuto societario a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:
Art. 1.

1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT - SDL.
2. «SIDEL S.p.a.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.
2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformita' accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art. 27, comma 5, del Reg. CE 834/07.
3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14, del Reg. CE 834/07.
4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: La Torre
 
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