Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2009 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 29 settembre 2009
Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprieta' privata;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unita' immobiliari di proprieta' privata ed, in particolare, gli articoli 5 e 8, riguardanti gli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 4, riguardante le modalita' di aggiornamento degli oneri;
Visto l'art. 2, commi 36, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007, concernente la definizione delle modalita' tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unita' immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unita' immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, gia' iscritte negli atti del catasto ed, in particolare, l'art. 5, riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007, concernente la definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali ed, in particolare, l'art. 6, riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007, con cui sono stati aggiornati gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale;
Considerata la necessita' di determinare gli oneri, a carico del soggetto inadempiente, relativi alle attivita' istruttorie preliminari e di rideterminare quelli connessi a rilevazioni topografiche particolari;
Rilevata l'esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007 per tener conto dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritti, rispettivamente, in data 10 aprile 2008 e in data 29 gennaio 2009;
Considerata, altresi', l'opportunita' di determinare gli oneri, posti a carico dei soggetti inadempienti, nel caso di presentazione degli atti di aggiornamento successivamente all'avvio del procedimento d'ufficio;
Determina:
Art. 1.
Redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali
1. In tutte le ipotesi in cui e' prevista la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono dovuti gli oneri accessori previsti dall'allegata tabella, che sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di rilievo sopralluogo, di cui all'allegata tabella, si applicano in misura dell'80%, quando non risulta possibile l'accesso all'immobile. In tal caso, i documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell'ubicazione topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unita' immobiliari limitata al solo perimetro presunto.
3. L'atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche l'indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalita' di versamento, nonche' le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
Art. 2.
Attivita' svolte dall'ufficio in caso di adempimento tardivo
1. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati successivamente all'avvio del procedimento d'ufficio dai soggetti obbligati, gli oneri di cui al presente provvedimento sono dovuti in relazione alle attivita' gia' svolte dall'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. In tal caso l'ufficio deve comunque notificare al contribuente, contestualmente all'indicazione degli oneri dovuti, l'atto di determinazione della rendita catastale definitiva di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
 
Art. 3.
Modalita' di riscossione
1. In assenza del versamento degli oneri di cui al presente provvedimento, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 4.
Pubblicazione
1. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2009
Il direttore: Alemanno
 
Allegato

----> Parte del provvedimento in formato grafico <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone