Gazzetta n. 231 del 5 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 ottobre 2009 |
Adeguamento dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, e' pari a +5,5; Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari; Decreta: Art. 1.
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri € 1,65; b) fino a 12 chilometri € 3,00; c) fino a 18 chilometri € 4,14; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri € 0,45; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11; c) oltre i 20 chilometri € 1,65. |
| Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 2009
Il capo Dipartimento Birrittieri
Il Ragioniere generale dello Stato Canzio |
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