Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2009
Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 23 settembre 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
Ritenuta la necessita' di effettuare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 8 agosto 2008 per adeguare il medesimo provvedimento alla scheda misura C allegata al programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione UE;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:
Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione della regione Liguria che ha inserito la misura nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea coordinamento le schede allegate n. 1 e n. 2 a decorrere dalla data di adozione del presente decreto».
 
Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 e' sostituito dal seguente comma:
«5. A decorrere dalla campagna 2009/2010 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non puo' superare i 9.500 euro ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l' importo medio e' pari a 10.400 euro ad ettaro».
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 169
 
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