Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 giugno 2009
Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2008, recante disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si prevede il differimento del termine per la lavorazione delle vinacce e fecce e per la presentazione della dichiarazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla data del 20 giugno, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 14 maggio 2009, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che le riunioni della Conferenza Stato-regioni del 21 maggio 2009 e 11 giugno 2009 sono state rinviate e che la prossima riunione del medesimo Organo e' fissata per il 2 luglio 2009, data successiva alla scadenza del termine di lavorazione;
Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 20 giugno 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-regioni;

Decreta:
Art. 1.

1. Al decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere l'alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno. Tuttavia, per le vinacce e le fecce non distillate alla data del 20 giugno, e' consentita la distillazione entro il 31 luglio»;
b) all'art. 13, paragrafo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il distillatore, per beneficiare dell'aiuto, presenta all'Organismo pagatore Agea, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto e' richiesto. Nella stessa domanda deve essere precisato se sara' presentata un'ulteriore domanda per le fecce e le vinacce non ancora distillate alla data del 20 giugno ed i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la predetta data del 31 luglio»;
c) all'art. 13, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per le domande presentate tra il 1° ed il 20 giugno, la dichiarazione di cui alla lettera a), sub c), ove non ancora resa disponibile dall'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane, potra' essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data ultima di distillazione, fermo restando che nessun aiuto verra' erogato prima dell'acquisizione di detta dichiarazione».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 96
 
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