Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 aprile 2009 |
Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto, nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno, considerati utili; Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo. |
| Art. 2. Programmazione dei concorsi 1. Il numero dei posti messi a concorso e' determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, definita con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato e formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Il numero dei posti resi disponibili, nell'ambito della programmazione, per il bando riferito al singolo anno puo' subire variazioni per esigenze non valutabili ne' prevedibili al momento della predisposizione della programmazione stessa, nonche' per sopravvenute necessita' di ripianamento degli organici dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato. |
| Art. 3. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nel bando di concorso sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso, con la specificazione di quelli per la nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato dopo il completamento della sola ferma prefissata di un anno e di quelli per la nomina alla stessa qualifica dopo il completamento della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate; b) la data entro cui i volontari in ferma prefissata di un anno, ancora in servizio al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono completare la ferma per poter partecipare al concorso; c) i requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e gli altri requisiti di partecipazione al concorso per la nomina ad allievo agente previsti dalla normativa vigente; d) i titoli valutabili e i relativi punteggi; e) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i titoli preferenziali, con l'avvertenza che i requisiti, salvo quello relativo all'eta', devono essere mantenuti sino alla immissione nei ruoli del Corpo forestale dello Stato; f) i documenti che il candidato deve presentare per attestare titoli e requisiti; g) il termine e le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera f); h) il diario della prova d'esame ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara' pubblicato il diario; i) le materie oggetto della prova d'esame, la votazione minima per il relativo superamento, nonche' l'ultima posizione utile, nell'elenco dei candidati che superano la prova d'esame, per la convocazione alle successive fasi concorsuali; l) le modalita' di formazione della graduatoria; m) l'avvertenza in merito a quanto previsto all'art. 10 ed ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. |
| Art. 4. Requisiti di partecipazione al concorso 1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; c) diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, prescritta dalla normativa vigente, all'espletamento del servizio presso il Corpo forestale dello Stato connesso alle qualifiche della carriera accessibile con il concorso; e) qualita' morali e di condotta prescritte dalla normativa vigente per le assunzioni di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze in materia di polizia; f) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato, nonche' inesistenza di condanna a pena detentiva per delitti non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione dall'elettorato politico attivo. 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all'eta', sino alla data di immissione nei ruoli del Corpo forestale dello Stato. |
| Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice dispone per l'effettuazione della prova d'esame e la valutazione dei titoli. 2. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed e' composta da un dirigente superiore, che la presiede, e da due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale. La Commissione puo' essere integrata con altri due membri, di cui uno esperto in lingue straniere ed uno, anche appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, in informatica. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. 3. Dei componenti della commissione esaminatrice almeno un terzo deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. 4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. |
| Art. 6. Prova d'esame 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, comunque con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e della regolarita' della domanda di partecipazione, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova d'esame, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di concorso o nella Gazzetta Ufficiale del giorno specificato nel bando di concorso. 2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla o sintetica vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo, oltre che comprensivo di alcune domande volte a valutare il livello di conoscenza della lingua straniera indicata nel bando o di una o piu' delle lingue straniere indicate nel bando, nonche' delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Il bando di concorso puo' altresi' prevedere che il questionario, in aggiunta o alternativa alle domande di cultura generale e sulle materie scolastiche, si articoli su test a carattere logico-deduttivo. 3. La commissione stabilisce preventivamente, per quanto eventualmente non gia' definito nel bando, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio nonche' le modalita' di svolgimento della prova d'esame. Estrae i questionari tra quelli preventivamente predisposti e presiede allo svolgimento della prova, attribuisce il punteggio e forma l'elenco dei candidati in ordine di punteggio. 4. Il compito di predisporre i questionari puo' essere affidato a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova, compresa la valutazione degli elaborati a mezzo di lettura ottica, puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 5. La prova d'esame si intende superata dai soli candidati che riportino un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 7. Accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 1. I candidati che superano la prova d'esame, secondo l'ordine risultante dal punteggio riportato nella prova stessa e sino all'ultima posizione utile indicata nel bando, compresi i pari merito, sono convocati per sottoporsi agli accertamenti della idoneita' psico-fisica ed attitudinale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione di avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno che verra' reso noto nel bando o contestualmente alla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 6, comma 1. 2. Gli accertamenti psico-fisici, tramite un esame clinico generale e prove strumentali e di laboratorio, sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato composta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale, che la presiede, e da quattro medici esperti della pubblica amministrazione. 3. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da tre o cinque appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale o a ruoli di Forze di polizia o armate in qualita' di psicologi, tra i quali il capo del Corpo forestale dello Stato individua il presidente. 4. Le prove attitudinali, dirette ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria delle qualifiche del ruolo accessibile con il concorso, consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove e' valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi 2 e 3, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentire la suddivisione in sottocommissioni. 6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato o qualifica equiparata. 7. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. |
| Art. 8. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova d'esame e siano stati, a seguito delle procedure di cui all'art. 7, riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale. 2. Il bando prevede la valutazione di titoli appartenenti unicamente alle seguenti categorie: a) titolo di studio; b) valutazione dell'ultima documentazione caratteristica relativa al servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; c) specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni, attestati o brevetti considerati utili ai fini del servizio nel Corpo forestale dello Stato; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) sanzioni disciplinari riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento; f) missioni in teatro operativo fuori area. 3. Per i suddetti titoli, prima dello svolgimento delle prove selettive, la commissione esaminatrice stabilisce, per quanto non gia' definito dal bando, i criteri di attribuzione dei relativi punteggi. 4. I titoli di tutte le categorie di cui al comma 2 sono valutabili solo se posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o ad altra data indicata nel bando di concorso, e documentati nell'estratto della documentazione di servizio di cui all'art. 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. |
| Art. 9.
Graduatoria finale del concorso, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato o ammissione alla ferma quadriennale nelle Forze armate.
1. Concorrono al punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale del concorso, secondo le disposizioni del bando di concorso, i punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli. 2. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, secondo l'ordine del punteggio complessivo di cui al comma 1 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza derivante dal possesso, dichiarato e documentato con le modalita' previste dal bando, di titoli indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonche', in caso di ulteriore parita', con precedenza del candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il relativo corso di formazione, in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti dal bando per la nomina diretta. 5. La graduatoria finale del concorso e' tempestivamente trasmessa alla Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa, al fine di consentire l'ammissione dei restanti vincitori alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. La nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato dopo aver prestato servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale avviene previa verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta, da svolgersi non prima dell'ultimo semestre della ferma. |
| Art. 10.
Esclusione dal concorso e annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale 1. L'ammissione ad una qualsiasi fase concorsuale, nonche' l'inserimento nella graduatoria finale del concorso ed i provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso, di nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato, di ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate, di nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato a seguito della ferma prefissata quadriennale, sono da intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente all'effettiva regolarita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e all'effettivo possesso e mantenimento dei requisiti per la partecipazione al concorso nei termini indicati nel bando. 2. L'esclusione dal concorso per difetto di un requisito di partecipazione, anche risultante dalle dichiarazioni fatte nella domanda di partecipazione, o per la mancata regolarita' di presentazione della domanda stessa, compresa l'inosservanza dei termini di presentazione, puo' avvenire in qualsiasi fase della procedura ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 3. Per gli stessi motivi di cui al comma 2, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato puo' essere disposto l'annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso, nonche' degli altri provvedimenti di cui all'art. 9, con conseguente decadenza dalle qualifiche e dai benefici acquisiti. |
| Art. 11. Posti non coperti 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, altrimenti detti posti sono portati in aumento a quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale. 2. Nel caso in cui un vincitore nominato direttamente allievo agente del Corpo forestale dello Stato decada dalla nomina per non aver preso servizio o per qualsiasi altro motivo o sia comunque dimesso dal corso senza conservare il diritto ad una successiva nomina, e' discrezione del Corpo forestale dello Stato direttamente nominare allievo agente il candidato che segue nella graduatoria finale del concorso l'ultimo gia' nominato allievo agente, con conseguente proscioglimento, a decorrere dalla data di decorrenza della nomina ad allievo agente, dalla ferma quadriennale nelle Forze armate alla quale eventualmente gia' ammesso. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2009
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia
Il Ministro della difesa La Russa
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 69 |
| Allegato
----> Vedere a pag. 39 <---- |
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