Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 140
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;
Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-bis;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonche' il comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis, dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (supplemento
ordinario):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante:
«Disposizioni per la difesa del mare», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16 (supplemento
ordinario).
- La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante:
«Interventi per la difesa del mare» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992, n. 62.
- Si riportano i testi dei commi 10 e 11, dell'art. 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi
correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303 (supplemento ordinario):
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla individuazione ed al
trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del
Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1993».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162 (supplemento ordinario).
- La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: «Disposizioni
transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero
dell'ambiente» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
marzo 1987, n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 309, recante: «Regolamento per l'organizzazione
del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per
l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a
rischio del Ministero dell'ambiente» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1992, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento
ordinario).
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63
(supplemento ordinario).
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (supplemento
ordinario):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Si riportano i testi del comma 4, dell'art. 4, nonche'
degli articoli 35, 36 e 38, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203 (supplemento ordinario):
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare».
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio».
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia».
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123:
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art.
19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 (supplemento ordinario).
- Si riportano i testi dei commi 1 e 13-bis, dell'art.
1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.
(Omissis).
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo».
- Si riportano i testi dei commi da 404 a 416, nonche'
il comma 507 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 dicembre
2006, n. 299 (supplemento ordinario):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei
tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni».
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.
(Omissis).
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata
e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione
degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge,
una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a
5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle
dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel
bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente,
con esclusione del comparto della radiodiffusione
televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
(categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore
della protezione civile, del Fondo ordinario delle
universita' statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri
trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione
dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in
conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore
della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento
dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate,
dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di
ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti
territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie.
Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le
dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su
proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo
periodo, anche interessando diverse unita' previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della
pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita'
di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere
finanziario».
- Si riportano i testi degli articoli 68 e 74, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,
n. 147 (supplemento ordinario):
«Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - 1. Ai fini dell'attuazione
del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilita'
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica
amministrazione e per realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del
citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004
che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, sono individuati gli
organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri
di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un
ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello
conseguito in attuazione del citato art. 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
29 del citatodecreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art.
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3e successive
modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di
cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80e all'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I
risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica».
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 245, recante «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2001, n. 148.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
2006, n. 183, recante «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, recante: Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158
(supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, recante «Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n, 123 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2008, n. 120:
«Art. 7 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. Ai fini del contenimento
della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza
procedimentale, il numero dei commissari che compongono la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di
cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta,
ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei
cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo
rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed
esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, al
riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale.
2. All'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario
generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo
precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». La
copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche'
mediante la soppressione di posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in
modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli
uffici di diretta collaborazione, anche relativamente
all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del
principio di invarianza della spesa».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39 recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile» convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24
giugno 2009, n. 77, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2009, n. 97:
«Art. 9-bis (Scarichi urbani, industriali e assimilati
ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per
la prevenzione e il contrasto delle emergenze
idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche). -
1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita' di ambito
territorialmente competente qualora lo scarico sia in
pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono
rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo
provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le
aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel
caso in cui venga accertato un danneggiamento
tecnico-strutturale tale da determinare una significativa
riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1
contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio
necessario per il ritorno alle condizioni di regime,
comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del
rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a
produrre, ferma restando la facolta' per la provincia
ovvero per l'Autorita' di ambito, per l'ISPRA e per le
aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove
necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di
documentazione fotografica, a firma di un tecnico
abilitato, attestante la capacita' depurativa residuale e i
danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a
seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la
funzionalita';
b) descrizione degli eventuali interventi gia'
realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in
sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono
individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico
abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il
ripristino della piena funzionalita' dell'impianto di
depurazione delle acque reflue in localita' Ponte Rosarolo
nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in
favore della contabilita' speciale del Commissario delegato
per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del
fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione
attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2
milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi
di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui
all'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori
inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al
superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo'
avvalersi di societa' a totale capitale pubblico, in
possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi
dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati
dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la
gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse
idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione
e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle
iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli
impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma
e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle
competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99,
101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente
attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data,
e' soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni
effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La
Commissione esprime il parere di cui all'art. 23-bis, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 161:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due
dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
pubblico e privato, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque
componenti della Commissione, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento
delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e'
soppresso e, nel secondo periodo, le parole:
«L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La
Commissione»;
4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei
servizi idrici» sono soppresse;
b) all'art. 170, comma 12, le parole: «Sezione per la
vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche».
7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla
Commissione di cui al medesimo comma con il supporto
tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala
regionale o interregionale, iniziando dal territorio della
regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni
informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla
funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei
relativi fanghi, di cui all'art. 101, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli
oneri connessi alla predisposizione del Programma si
provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti
dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che
subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente
articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 26, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante: «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229:
«4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di esercitare in
maniera piu' efficace le proprie competenze, all'art. 1,
comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» sono soppresse».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministro», disciplinati da apposito regolamento, in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
2. Oltre al Segretariato generale di cui all'articolo 3, comma 3, le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
e) Direzione generale degli affari generali e del personale.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.
4. Il Ministero si avvale altresi', di regola, per i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 28 del decreto-legge n. 112 del
2008, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come modificato dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il Segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione degli indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento delle attivita' del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali;
b) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di Conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale;
c) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi anche internazionali svolti, nelle materie di competenza, dalle varie direzioni generali anche in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) cura la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente e delle altre relazioni di legge al Parlamento, alle istituzioni e agli organismi internazionali;
e) assicura l'uniformita' del sistema informativo e del controllo di gestione in raccordo con le competenti unita' operative delle direzioni generali anche in relazione alla gestione dei flussi documentali ed al monitoraggio dei dati statistici afferenti alle attivita' del Ministero;
f) fornisce supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti per materia;
g) esercita attivita' di vigilanza e di ispezione, anche in collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) cura le iniziative in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale con il supporto del Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, anche avvalendosi dell'ISPRA nell'ambito delle sue attivita' di biblioteca e di informazione;
i) cura la comunicazione istituzionale del Ministero anche attraverso l'organizzazione dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' la gestione del sito web;
l) cura l'istruzione e la predisposizione, a richiesta del Ministro, degli atti attinenti ai poteri di vigilanza, di diffida e sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati;
m) coordina le attivita' in materia di pianificazione finanziaria strategica, di politiche di coesione comunitaria e programmazione regionale unitaria operando in raccordo con le direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza anche per gli accordi di programma quadro e per le intese istituzionali di programma nonche' per gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
n) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, esercita le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi delle direzioni generali nella materie di rispettiva competenza;
o) fornisce supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
p) nel caso di competenza concorrente di piu' direzioni generali, coordina le azioni del Ministero in materia di danno ambientale al fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di individuazione, accertamento e quantificazione del danno in ambito di tutela preventiva e risarcitoria;
q) assicura il coordinamento delle attivita' di ricerca, studio e elaborazione statistica in materia ambientale, avvalendosi dell'ISPRA.
3. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 5-bis, dell'art. 19,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.».
-Per il testo del comma 1, dell'art. 37, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo della lettera f), dell'art. 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90:
«Art. 1 (Conferenza degli organismi esistenti). - 1. Ai
sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad
operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a)-e) (omissis);
«f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui
all'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179; ».
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7 giugno
2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1.
L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei). - 1. Al fine di concordare le linee
politiche del Governo nel processo di formazione della
posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell'Unione europea e di consentire il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente
legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei (CIACE), che e' convocato e presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per le politiche comunitarie e al quale partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari
regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni
che interessano anche le regioni e le province autonome,
possono chiedere di partecipare il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione
o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti
di competenza degli enti locali, i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE
si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per le politiche comunitarie,
coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico
fanno parte direttori generali o alti funzionari con
qualificata specializzazione in materia, designati da
ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le
province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in
trattazione o loro delegati, e' convocato e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il
Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
del CIACE e del comitato tecnico permanente sono
disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per
le politiche comunitarie.
4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie potra' valersi,
entro un contingente massimo di venti unita', di personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in
posizione di comando proveniente da altre amministrazioni,
al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto
prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo
di servizio di almeno due anni, o in qualita' di esperto
nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione
europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle
unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di
ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie
disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, (supplemento
ordinario):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».



 
Art. 4.

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse
idriche
1. La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e coordinamento delle misure relative alla definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi idrici e individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonche' realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose;
b) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia;
c) definizione delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonche' individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche; supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;
d) formulazione delle proposte, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, ai fini dell'adozione di indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e la conservazione dei beni;
e) monitoraggio delle attivita' delle Autorita' d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato, dei relativi piani e progetti, nonche' promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
f) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonche' svolgimento delle attivita' di competenza relative ai trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' distretti idrografici e delle attivita' connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani;
g) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;
h) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e supporto alle attivita' dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative atte a favorire il riciclaggio, il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, nonche' individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di inquinamento; supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti;
l) individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale che presentano maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero nonche' indirizzo e coordinamento delle relative attivita' di gestione; supporto ai Comitati sulla gestione dei RAEE e sulla vigilanza in materia di riciclo di pile ed accumulatori;
m) individuazione, di concerto con l'ISPRA e le altre amministrazioni ed enti competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari nonche' per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonche' per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;
n) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti;
o) definizione, programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;
p) previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e delle crisi nelle materie di competenza, nonche' programmazione, finanziamento e controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori esposti;
q) identificazione, d'intesa con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo anche in relazione alle trasformazioni territoriali recate dall'articolazione delle reti infrastrutturali e dalle opere di competenza statale;
r) determinazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione con il Servizio geologico d'Italia presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;
s) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in tema di monitoraggio e vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio di elettrodotti di competenza statale;
t) coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque;
u) attuazione della Convenzione internazionale sulla desertificazione e la siccita' e di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza della Direzione;
v) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
z) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.
 
Art. 5.
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita';
h) coordinamento delle attivita' amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonche' predisposizione del piano generale per le attivita' di vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversita';
m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimita' sulle autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.



Nota all'art. 5:
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, (relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante «Ratifica
ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49
(supplemento ordinario).



 
Art. 6.

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l' energia
1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile anche in collaborazione con enti e associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;
b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e di accordi volontari con imprese singole o associate per il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare;
d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;
e) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
f) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili;
g) coordinamento, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle attivita' dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
h) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
i) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre Amministrazioni competenti nonche' monitoraggio dell'attuazione della legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
l) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di politiche per la mobilita' sostenibile;
m) attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, attuazione del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonche' di ogni altro accordo internazionale nelle materie di competenza;
n) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale;
o) contabilita' e fiscalita' ambientale;
p) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e di gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI;
s) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
(supplemento ordinario):
«Art. 16 (Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
e l'efficienza negli usi finali dell'energia). - 1. E'
istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
L'Osservatorio, svolge attivita' di monitoraggio e
consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza
negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e
normative promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di
sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno,
nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la
riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del
settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa
dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio
di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per salvaguardare la produzione di energia
elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti,
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta
successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate
all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione
del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non
piu' di venti esperti della materia di comprovata
esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i
membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di
partecipazione di altre amministrazioni nonche' le
modalita' con le quali le attivita' di consultazione e
monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri
organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio,
trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro
all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di
inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia
elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione
del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri
finanziari di cui al presente comma e' effettuata
nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo
restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni
provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche
disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica
nazionale», che indica le priorita' per il breve ed il
lungo periodo e reca la determinazione delle misure
necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di
mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al
comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
3. (Soppresso).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».



 
Art. 7.
Direzione generale per le valutazioni ambientali
1. La Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attivita' necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della medesima;
b) coordinamento delle attivita' a supporto della commissione IPPC finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
c) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, avvalendosi dell'ISPRA;
d) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
e) attivita' di competenza relative al riconoscimento del marchio Ecolabel e ai processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) nonche' alla promozione dei sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
f) funzioni di regolazione e controllo in materia di rischio di incidente rilevante e di AIA, in raccordo con gli Enti territoriali;
g) adozione di misure volte a garantire l'applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre Amministrazioni competenti;
h) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi») e supporto alla relativa pianificazione, nonche' in materia di politiche integrate di prodotto;
i) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici nonche' esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti;
l) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
m) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.
 
Art. 8.
Direzione generale degli affari generali e del personale
1. La Direzione generale degli affari generali e del personale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;
b) trattamento giuridico ed economico del personale;
c) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;
d) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
e) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
f) sistemi di valutazione del personale;
g) predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti a valenza generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) relazioni sindacali;
i) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunita' nella gestione del personale;
l) gestione del contenzioso per le fattispecie di competenza della Direzione generale e supporto alle altre direzioni generali ed uffici ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;
m) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
n) acquisizione di beni e servizi nonche' gestione unificata delle spese di carattere strumentale anche attraverso l'utilizzo delle procedure elettroniche di acquisto;
o) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;
p) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
q) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio e relativi rapporti con il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA); presidio della sicurezza informatica;
r) supporto al Segretario generale per l'esercizio della funzione di vigilanza sugli enti individuati dalla legislazione vigente;
s) cerimoniale e onorificenze.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).



 
Art. 9.
Organismi di supporto
1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in conformita' a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:
a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Corpo delle capitanerie di porto;
d) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, l'ultimo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20, della legge 31
luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia
ambientale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2002, n. 189:
«Art. 20 ( Istituzione del Reparto ambientale marino). -
1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace
supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
marino e costiero, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto
ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di
porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 8, della
citata legge 8 luglio 1986, n. 349:
«4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Per il testo dell'art. 68, del citato decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, e dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

- Il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 12, comma
1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2007, sono i seguenti:
«Art. 1 (Conferma degli organismi esistenti). - 1. Ai
sensi dell'art. 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad
operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di
rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'art. 12
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4
della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'art. 12-bis del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art.
26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'art.
1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n.
284, e all'art. 7 del presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica
dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'art. 5
della legge 31 luglio 2002, n. 179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui
all'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
di cui all'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre
2006, n. 284, e all'art. 6 del presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'art. 12
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.».
«Art. 3 (Segreteria tecnica per la protezione della
natura). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali
protette di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e' ridenominata: «Segreteria tecnica per la
protezione della natura» e fornisce supporto al Ministero
per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle
aree protette terrestri, per l'adozione del programma per
le aree naturali protette terrestri di rilievo
internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il
supporto alla gestione, al funzionamento ed alla
progettazione degli interventi da realizzare, anche con
finanziamenti comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura
e' composta da un contingente di:
a) venti unita' di personale in posizione di comando
proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero
mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio
prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico
amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore
pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in
flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline
economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per
quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla
istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche'
alla progettazione degli interventi da realizzare, anche
con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche'
fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e
alle politiche nazionali ed internazionali, per standard
normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e
sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di
elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.».
«Art. 5 (Segreteria tecnica per la qualita' della vita).
- 1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita,
istituita ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto
esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore
pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al
fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle
migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di
tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti
interventi anche sotto il profilo della capacita' di
utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea.».
«Art. 7 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1.
L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'art.
26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
ricostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre
2006, n. 284, e' composto da nove membri, scelti tra
persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata
qualificazione giuridico amministrativa e tecnico
scientifica nel settore pubblico e privato nominati con
decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione
di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico,
di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di
cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda
nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico
e della salute.».
«Art. 8 (Segreteria tecnica per la tutela del
territorio). - 1. La Segreteria tecnica per la tutela del
territorio, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e'
composta da quindici esperti di elevata qualificazione,
giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel
settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei
a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti
compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
seguito denominato Ministero, e le Autorita' di bacino
distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero
nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito
della conferenza istituzionale permanente delle Autorita'
di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero
nella conferenza operativa dei servizi delle Autorita' di
bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero,
l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di
individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la
riduzione del rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle
funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri
per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per
quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza
tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli
interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida
ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento
delle attivita' amministrative e contabili relative al
funzionamento delle Autorita' di bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al
Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con
gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero
per lo svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore
della difesa del suolo;
l) fornire l'assistenza necessaria all'identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in
materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la
predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e
il Ministero dell'economia e delle finanze per
l'espletamento delle procedure amministrativo contabili
relative ai finanziamenti.».
«Art. 12 (Durata e relazione di fine mandato). - 1. Gli
organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.».
- Per il testo dell'art. 7, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, e dell'art. 28 del decreto-legge n. 112 del
2008, si vedano le note alle premesse.
- L'art. 161, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dall'art. 9-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile.»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
2009, n. 97, e' il seguente:
«Art. 161 (Commissione per la vigilanza sulle risorse
idriche). - 1. La Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7
novembre 2006, n. 284, art. 1, comma 5, e' istituito presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'art. 141, comma 2 del presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla regolare determinazione ed
al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela
dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due
dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
pubblico e privato, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque
componenti della Commissione, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento
delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. I componenti non possono essere dipendenti di
soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne'
possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi;
qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri della Commissione.
4. La Commissione, nell'ambito delle attivita' previste
all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le
modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli
elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo
di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per
l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che
la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi
da prestare, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori
operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare
situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando
linee guida che indichino le misure idonee al fine di
assicurare la parita' di trattamento degli utenti,
garantire la continuita' della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo
stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire
il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici
attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei
consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del
servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento
sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale
della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1,
lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. La Commissione svolge funzioni di raccolta,
elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i
dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in
essere in violazione del presente decreto legislativo,
nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Durata e relazione di fine mandato). - 1. Gli
organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
detti organismi presentano una relazione sull'attivita'
svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta
della perdurante utilita' dei singoli organismi e della
conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque
non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura.».



 
Art. 10.
Dotazioni organiche
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata Tabella A.
2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non generale di cui alla citata Tabella A, pari a 50 unita', comprende n. 6 unita' assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Conseguentemente, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono inserite le seguenti parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale.».
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, cosi' come individuati numericamente negli articoli da 3 a 8 e determinati complessivamente nella Tabella A, nonche' alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.
5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito
in novanta unita', ad eccezione di quello di cui all'art.
1, comma 3, lettera h), di cui sei con qualifica
dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono
essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del
Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in
posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nel limite del venticinque per cento del predetto
contingente complessivo, nonche', nel limite di un
ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza
delle necessarie professionalita' tra il personale di
ruolo, collaboratori estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio
e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con
contratto a tempo determinato di durata non superiore alla
scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di
supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
degli uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato
al Servizio degli affari generali e del personale del
Ministero, con assegnazione di adeguate risorse
finanziarie. In tal caso, a dette attivita' possono essere
destinate dal direttore del Servizio unita' di personale
ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per
il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico
1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del
contingente complessivo di cui al comma 1.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di
Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite
massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a
quattro unita', compreso il Capo della Segreteria, scelto
anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione
assunte con contratto a tempo determinato.
3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto
al comma 3, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore
contingente pari a sedici unita' di personale, che rientra
nel contingente complessivo di novanta unita' di cui al
comma 1.
3-ter. Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del
contingente del personale a lui riservato, anche tra
soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile
della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del
medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il
Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione inerenti alle funzioni delegate eti un
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le previste funzioni delegate.».
- Per il testo della lettera e), comma 4-bis, dell'art.
17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e del comma
4, dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108, recante «Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo.» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.



 
Art. 11.
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 4, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.».



 
Art. 12.
Norme finali e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 155



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, si vedano le note
alle premesse.



 
Allegato

Tabella A
(di cui all'articolo 10, comma1)
Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale | 6 --------------------------------------------------------------------- Posti di funzione dirigenziale di livello non generale: (di cui | presso gli Uffici di diretta collaborazione: 6) |50
Tabella B
(di cui all'articolo 10, comma 2)
Dotazione organica del personale non dirigenziale

Prima Area | 30 Seconda Area | 271 Terza Area | 469 TOTALE | 770
 
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