IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie ortive indicate all'articolo unico del presente decreto; Visti gli attestati comprovanti gli avvenuti pagamenti dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte della Commissione sementi sopra menzionata;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
===================================================================== | | | Responsabile della Specie |Codice SIAN| Varieta' |conservazione in purezza ===================================================================== Cavolo broccolo| 2860 | West | Peotec srl --------------------------------------------------------------------- Cavolo broccolo| 2861 | Rabs | Peotec srl --------------------------------------------------------------------- Melone | 2930 | Maranello | Eugen Seed srl --------------------------------------------------------------------- Pomodoro | 2929 |Estremadura Ty| Eugen Seed srl --------------------------------------------------------------------- Pomodoro | 2931 |Montalbano Ty | Eugen Seed srl --------------------------------------------------------------------- Pomodoro | 2901 | Frutodulce | Peotec srl --------------------------------------------------------------------- Pomodoro | 2902 | Sabrosito | Peotec srl --------------------------------------------------------------------- Pomodoro | 2903 | Bocadillo | Peotec srl --------------------------------------------------------------------- Zucchino | 2904 | Doge | Peotec srl
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2009
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |