Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 settembre 2009
Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 per la campagna vendemmiale della regione Piemonte.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle Regioni o Province autonome, la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che la Regione Piemonte, con nota n. 221287/DB1105 del 4 settembre 2009, ha manifestato la necessita' di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione;
Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della Regione Piemonte al fine di evitare danni ai produttori stessi;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
 
Art. 2.
Esoneri
1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della Regione Piemonte, che procedono alla vinificazione di uve di proprieta' sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.
2. L'esonero e' concesso:
ai produttori con una produzione compresa tra i 101 ed i 1.000 hl; in tal caso i sottoprodotti sono destinati sia ad usi agronomici che energetici.
ai produttori con una produzione oltre i 1000 hl; in tale caso l'esonero riguarda le sole vinacce che sono destinate esclusivamente a fini energetici.
3. L'utilizzo dei sottoprodotti per gli usi agronomici e' ammesso, in conformita' alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprieta' nell'ambito dello stesso ciclo produttivo. In particolare, e' fatto divieto di spargimento:
entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua;
sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
 
Art. 3.
Controlli
1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonche' alle disposizioni impartite dalla Regione Piemonte e sono soggetti ai controlli svolti dalla Direzione agricoltura della medesima Regione.
2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all'ICQ di Torino, che la inoltra agli organi di controllo individuati dalla Regione Piemonte secondo modalita' da questa impartite, una comunicazione contenente:
la natura e la quantita' dei sottoprodotti oggetto del ritiro;
il luogo in cui sono depositati;
la destinazione finale;
il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.
Nella comunicazione e' riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).
3. In applicazione dell'art. 46, lettere j e k, del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:
la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui e' trasmessa la comunicazione;
lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.
4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonche' il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del Reg. CE 555/2008, la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:
controlli amministrativi sistematici;
controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;
un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del Reg. CE n. 555/2008.
Attraverso i controlli e' verificata, altresi', l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'Allegato VI, Sez. D, del Regolamento CE n. 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Il rispetto della normativa ambientale e' assicurato dai controlli di competenza della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte per garantire la corretta distribuzione dei sottoprodotti sui terreni di proprieta'.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La Regione Piemonte, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali - ATPO II - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantita' dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.
Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 11 settembre 2009
Il capo Dipartimento: Petroli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone