Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 settembre 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Katro Eriona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Katro Eriona, nata il 21 maggio 1981 a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma, conseguito nel gennaio 2006; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal marzo 2008; Considerato altresi' che ha documentato di aver completato la prescritta pratica biennale nel 2008 in Italia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 4 giugno 2009; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, rilasciata in data 14 gennaio 2008 dalla Questura di Roma, valida fino al 13 gennaio 2013; Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Katro Eriona, nata il 21 maggio 1981 a Durres (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 7 settembre 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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